Cassazione Penale, Ordinanza n. 10316/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità ex art. 648 c.p., contestando la ricostruzione dei fatti e, in particolare, la correttezza dell'individuazione fotografica dell'imputato. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la circostanza attenuante speciale avrebbe dovuto essere riconosciuta. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili o manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e perché la motivazione di appello era congrua e immune da illogicità manifeste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una diversa lettura delle prove e che la questione dell'individuazione fotografica fosse un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha inoltre affermato che l'esclusione della particolare tenuità del fatto, motivata in ragione del rilevante valore economico del bene ricettato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice della ricettazione, richiamata quale titolo di responsabilità contestato all'imputato.
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama l'istituto della particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità/attenuante speciale da escludere in ragione del valore economico del bene oggetto del reato.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito tramite una diversa lettura degli elementi fattuali posti a base della decisione, poiché la valutazione del compendio probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- L'individuazione fotografica dell'imputato effettuata nelle indagini e confermata in dibattimento costituisce un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della relativa deposizione.
- La censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione; la valutazione del giudice di merito sul punto è discrezionale.
- Il rilevante valore economico del bene oggetto della ricettazione può legittimamente escludere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10302/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10305/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10314/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10315/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10317/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10319/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →