Cassazione Penale, Ordinanza n. 10305/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un'istanza incidentale proposta nell'interesse dell'imputato dopo che la Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva annullato la decisione di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando in via definitiva l'accertamento di responsabilità per un unico reato di corruzione propria. I difensori hanno poi proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo: a) l'inesatta percezione dell'identità del soggetto che aveva reso dichiarazioni e del contenuto delle deposizioni testimoniali richiamate in sentenza, con incidenza sull'affermazione di responsabilità e sulla ritenuta esistenza dell'utilità oggetto del pactum sceleris; b) l'errore di fatto derivante dall'inesatta percezione dei motivi relativi alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni. Contestualmente è stata chiesta la sospensione dell'esecuzione della sentenza sino alla definizione del ricorso straordinario, invocando i casi di eccezionale gravità previsti dall'art. 625-bis, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della sospensione in pendenza di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la verifica dei "casi di eccezionale gravità" va compiuta avendo riguardo in via pregiudiziale al fumus boni iuris della domanda principale, con delibazione sommaria e allo stato degli atti, per accertare se il ricorso presenti una probabilità di successo di immediata evidenza. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che, per come prospettati e per la natura degli asseriti errori percettivi, l'istanza non offrisse una prognosi di accoglimento del ricorso straordinario dotata dei requisiti di immediata e incontestabile evidenza richiesti dall'istituto.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può giustificare la sospensione dell'esecuzione solo in presenza di casi di eccezionale gravità, da valutarsi preliminarmente alla luce del fumus boni iuris della domanda principale.
art. 625-bis, comma 2, c.p.p.
La sospensione dell'esecuzione richiede una valutazione sommaria e allo stato degli atti che evidenzi una qualificata probabilità di accoglimento del ricorso straordinario.
art. 319 c.p.
Il fatto oggetto del procedimento è stato definitivamente qualificato come un unico reato di corruzione propria, con responsabilità ormai accertata.
Massime di principio
- In materia di sospensione dell'esecuzione collegata a ricorso straordinario per errore di fatto, il giudice deve verificare innanzitutto se il ricorso presenti un fumus boni iuris di immediata evidenza; solo in presenza di una probabilità di accoglimento qualificata può ritenersi integrata la situazione di eccezionale gravità.
- La valutazione incidentale sulla sospensione non può trasformarsi in un anticipato giudizio di merito sul ricorso straordinario: la delibazione deve restare sommaria e limitata allo stato degli atti, senza sconfinare in una piena rivalutazione delle censure.
- Deduzioni di errore di fatto basate sulla pretesa inesatta percezione di dichiarazioni testimoniali o delle questioni relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni non sono di per sé sufficienti a fondare la sospensione, se non appaiono immediatamente e incontestabilmente idonee a sostenere l'accoglimento del ricorso straordinario.
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