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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10315/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità ha precluso anche il rilievo di un'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di più reati, tra cui il riciclaggio ex art. 648-bis c.p. e un ulteriore reato indicato come capo b). I motivi dedotti erano cinque: (1) vizio di motivazione sulla responsabilità per il riciclaggio, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti; (2) violazione di legge per asserita prescrizione del reato di cui al capo b); (3) omessa motivazione sulla sussistenza del reato di cui al capo b); (4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva; (5) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo mira a ottenere una rivalutazione del merito; che il secondo è infondato alla luce della disciplina sulla sospensione della prescrizione applicabile ratione temporis; che il terzo è comunque manifestamente infondato perché il motivo di appello era stato dichiarato inammissibile per aspecificità; che il quarto e il quinto non colgono vizi logici della motivazione, risultando correttamente applicati i principi sul giudizio di recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La sentenza di merito sulla responsabilità per il reato di riciclaggio non è sindacabile in cassazione quando il ricorso mira solo a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione delle prove.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa; non è stata abrogata retroattivamente dalle leggi successive richiamate.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    L'omesso esame di un motivo di appello non integra vizio di motivazione quando il motivo risulti implicitamente assorbito e disatteso dalla struttura argomentativa della decisione.

  • art. 133 c.p.

    La recidiva va valutata in concreto, verificando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e l'effettiva capacità criminogena della pregressa condotta, non potendosi fondare solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito censurare la motivazione di merito quando il motivo, pur formalmente denunciando un vizio motivazionale, tende in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La disciplina della prescrizione va applicata secondo la normativa temporalmente vigente al momento del fatto, senza pretendere effetti retroattivi abrogativi da leggi sopravvenute che non li prevedano espressamente.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di rilevare l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
  • L'omesso esame espresso di un motivo di appello non comporta di per sé vizio di motivazione se il motivo è logicamente assorbito dalla ratio decidendi della sentenza.
  • La recidiva richiede una valutazione concreta e individualizzata del rapporto tra i precedenti e il nuovo fatto, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., non essendo sufficiente richiamare in astratto la gravità dei precedenti o la loro distanza temporale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione richiama gli elementi ritenuti realmente significativi, senza necessità di analizzare puntualmente ogni circostanza favorevole allegata dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneRiciclaggio
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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