Cassazione Penale, Ordinanza n. 10317/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di ricettazione, deducendo due motivi: primo, violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p., sostenendo in sostanza che mancasse la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa della merce; secondo, vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non le avesse concesse. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano inammissibili perché non specifici, sostanzialmente reiterativi delle doglianze già disattese in appello e diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura mirasse a ottenere una diversa ricostruzione fattuale, non consentita in cassazione, e ha richiamato la motivazione della sentenza di merito secondo cui la condotta tenuta nell'immediatezza dell'intervento dei Carabinieri dimostrava la diretta disponibilità della merce rubata e la piena consapevolezza della sua provenienza furtiva. Quanto al secondo motivo, ha reputato legittimo il diniego delle attenuanti generiche, ribadendo che il giudice di merito può fondare il diniego sui soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso concreto, i precedenti specifici dell'imputata e il suo comportamento processuale, privo di utile contributo alla ricostruzione del fatto, sono stati considerati ostativi alla concessione delle attenuanti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per escludere la fondatezza della censura sull'elemento soggettivo della ricettazione, ritenendo che la motivazione di merito avesse congruamente accertato la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.
Anche se non richiamato espressamente con il numero, la decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto immune da vizi perché fondato su precedenti specifici e comportamento processuale dell'imputata.
È il parametro implicito del controllo di legittimità: la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione la rivalutazione del fatto né la riproposizione pedissequa delle censure già respinte in appello.
Viene applicato nella parte finale per la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto già scrutinati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado, integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da elementi fattuali sintomatici della disponibilità diretta della cosa e della consapevolezza della sua provenienza illecita, se sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali i precedenti specifici e il comportamento processuale dell'imputato; non occorre confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalle parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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