Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01306/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (reato ex art. 648 c.p.) da parte della Corte d'appello. Venivano dedotti tre motivi: (1) la Corte d'appello non aveva considerato e non aveva dato seguito alla proposta di concordato (accordo) depositata dalle parti e trasmessa via PEC, con conseguente lesione del diritto di difesa e della partecipazione del pubblico ministero; (2) la condanna sarebbe stata fondata su deduzioni congetturali riguardo allo smarrimento di assegni e al dolo richiesto per la fattispecie; (3) mancata applicazione dell'attenuante speciale per la modestia dell'importo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza di appello per nullità ai sensi degli artt. 178 lett. b) e c) e 180 c.p.p., poiché la Corte d'appello, pur essendo pervenuta la proposta di concordato (con il consenso della Procura Generale) trasmessa via PEC, ha pronunciato la sentenza dopo un contraddittorio meramente cartolare senza consentire la discussione in udienza come richiesto dall'art. 599-bis (nella nuova formulazione) quando intenda non accogliere la richiesta concordata. Per queste ragioni la sentenza è annullata e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello di Caltanissetta per la nuova celebrazione del giudizio; le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma incriminatrice riferita al reato per cui è stato condannato l'imputato (ricettazione); è il titolo di reato oggetto del processo ma non è il motivo decisivo dell'annullamento.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma sulla sintesi dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato riassunto nei termini previsti.

  • art. 178, lett. b) e c) e art. 180 cod. proc. pen.

    Sono invocate per affermare la nullità della sentenza di appello: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata osservanza delle forme previste per il trattamento della richiesta di concordato abbia prodotto una nullità rilevante perché ha impedito l'esercizio del diritto di difesa e la partecipazione del pubblico ministero.

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che, se l'organo giudicante intende non accogliere una richiesta concordata, è obbligato a convocare le parti in udienza e a comunicare il provvedimento al procuratore generale; il mancato rispetto di tale procedura determina nullità della sentenza di appello quando ne sia pregiudicato il diritto di difesa.

  • art. 598-bis e art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti normativi collegati alla disciplina dell'appello trattato secondo le forme concordate e alle modalità dell'udienza pubblica o della camera di consiglio; la sentenza ha fatto leva su tali norme per definire le garanzie procedurali richieste in caso di rifiuto dell'accordo.

  • art. 34, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma di novellazione che ha modificato le disposizioni processuali (in particolare art. 599-bis) introdotte con il decreto; la Corte ne ha fatto applicazione per valutare l'obbligo di consentire la discussione in udienza in caso di rigetto dell'accordo.

Massime di principio

  • La proposta di concordato (accordo tra parti) depositata e comunicata in modo valido (es. via PEC) deve essere esaminata e, se la Corte d'appello ritiene di non poterla accogliere, la Corte è obbligata a fissare l'udienza con la partecipazione delle parti e a comunicare il provvedimento al procuratore generale; la mancata osservanza di questa procedura può determinare la nullità della sentenza.
  • La mancata possibilità di discutere in udienza una richiesta concordata, con conseguente giudizio solo 'cartolare', costituisce violazione del diritto di difesa e della partecipazione del pubblico ministero; tale violazione è tale da motivare l'annullamento senza rinvio quando risulta essenziale per il corretto esercizio del contraddittorio.
  • La trasmissione documentale tramite PEC (con prova certa di avvenuto deposito) costituisce elemento processuale rilevante che la Corte deve tener conto e non può ignorare senza motivazione.
  • Quando la Corte di Cassazione accerta una nullità formale che ha pregiudicato diritti fondamentali del processo, può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per la nuova celebrazione del giudizio.
  • Le censure che non attengono alla violazione procedurale decisiva (es. contestazioni di valutazione probatoria o richieste di attenuanti) possono essere dichiarate assorbite se la Corte annulla per motivo procedurale sopravveniente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.