Cassazione Penale, Sentenza n. 19659/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. L'istanza di revoca si fondava sul comportamento collaborativo del detenuto (dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie) e sui verbali di interrogatorio e sull'interrogatorio di garanzia. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.; (2) mancata valutazione da parte del Tribunale del contenuto degli interrogatori e dell'interrogatorio di garanzia, sostenendo che tali atti erano stati resi prima dell'ordinanza applicativa e avrebbero dovuto influire sulla sostituzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio di aspecificità. Sul primo motivo ha osservato che la censura era generica e non collegata in modo specifico ai passaggi decisionali dell'ordinanza impugnata. Sul secondo motivo ha rilevato che il ricorso non ha criticamente confrontato i contenuti argomentativi del Tribunale, il quale aveva correttamente richiamato l'art.16-octies d.l. 15/1/1991 n.8 (conv. L.15/3/1991 n.82) e motivato il rigetto sulla base dell'elevato profilo criminale del ricorrente, della mancata dimostrazione della recisione dei legami con il contesto criminale e della necessità di verificare l'attendibilità e l'effettività del contributo informativo offerto. La Corte ha confermato che la collaborazione non produce automaticamente la revoca della custodia e che è necessario valutare complessivamente le esigenze cautelari, sentiti il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art.16-octies d.l. 15 gennaio 1991, n.8 (conv., con modif., nella L. 15 marzo 1991, n.82)
"La misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12"
La norma impedisce automatismi: la collaborazione non impone automaticamente la revoca o sostituzione della custodia cautelare; occorre una valutazione complessiva delle esigenze cautelari, con acquisizione di elementi che dimostrino la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata e previa audizione/coinvolgimento dei competenti uffici (procura nazionale antimafia e procuratori generali).
Norma richiamata per indicare il rito di appello al Tribunale della libertà (procedura seguita per il gravame avverso la misura cautelare).
artt. 273 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate come quadro generale delle misure cautelari personali; la Corte ha osservato che l'argomentazione del ricorrente era generica e non ancorata fattualmente al caso concreto.
Riferimento alla sanzionabilità dei motivi di ricorso caratterizzati da aspecificità; giustifica la declaratoria d'inammissibilità per vaghezza delle censure.
art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma di riferimento per le censure in cassazione; il ricorrente l'ha invocata ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e non coordinato con i passaggi decisionali impugnati.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati nella censura del ricorrente in relazione ai mezzi di prova e alla valutazione degli atti d'indagine; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia svolto un confronto critico con le deduzioni del giudice di merito.
art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti successivi alla sentenza (trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti).
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata dalla Corte di Cassazione per motivare la condanna alla Cassa delle Ammende, rilevando che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma imponendo comunque una somma equitativa.
Massime di principio
- La collaborazione del detenuto non determina automaticamente la revoca o la sostituzione della custodia cautelare: è necessaria una valutazione complessiva delle esigenze cautelari, con particolare attenzione alla effettiva recisione dei legami con la criminalità organizzata e alla attendibilità del contributo informativo.
- Il giudice deve, prima di sostituire o revocare la misura, acquisire elementi che dimostrino l'assenza di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sentire i competenti uffici (procura nazionale antimafia e procuratori generali) quando previsto dall'art.16-octies.
- In sede di impugnazione in cassazione è essenziale che i motivi siano specifici e si confrontino puntualmente con i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato; motivi generici o aspecifici sono dichiarati inammissibili.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare a fronte di collaborazione occorre documentare: a) la concretezza e l'efficacia del contributo informativo; b) elementi che attestino la cesura dai gruppi criminali; c) l'assenza di esigenze cautelari residue rilevanti (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato).
- Se si censura che il giudice non ha valutato specifici atti (es. interrogatori) bisogna nel ricorso indicare esattamente quali passaggi dell'ordinanza sarebbero contrari, riproducendo il confronto critico tra le dichiarazioni e le valutazioni del giudice.
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