Cassazione Civile, Sentenza n. 6313/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IRAP relativi agli anni 2012-2013: l'Agenzia contestava che la società avesse illegittimamente dedotto dal valore della produzione il c.d. cuneo fiscale. La controversia verteva sulla qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali tra la società e la pubblica amministrazione (se trattasi di appalto di servizi ovvero di concessione traslativa di pubblico servizio) e, in caso di concessione, sulla sussistenza di una "tariffa remunerativa" che escluderebbe l'agevolazione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa alla CTR Umbria in diversa composizione. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla errata qualificazione giuridica dei contratti: occorre prima determinare se il rapporto sia appalto di pubblico servizio o concessione traslativa; solo in caso di concessione dovrà verificarsi, in seguito, se la tariffa è remunerativa. Il secondo motivo (sull'interpretazione del concetto di tariffa) è stato assorbito.
Norme richiamate
La Corte richiama l'art. 11 come norma chiave per la spettanza della deduzione del cuneo fiscale: la deroga opera salvo che l'impresa svolga l'attività in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, che escluderebbe il beneficio.
art. 1, comma 266, legge n. 296/2006
Norma richiamata come fonte della riduzione del cuneo fiscale (modifica introdotta dalla legge finanziaria 2007) che ha inciso sull'art. 11 d.lgs. 446/1997.
Citato dall'Agenzia in relazione al profilo economico (tariffa); la Corte non risolve definitivamente il punto sostanziale sul contenuto della nozione di tariffa, avendo assorbito il secondo motivo.
Richiamato in relazione alla qualificazione negoziale del rapporto (atto di autonomia privata e tipizzazione contrattuale); la questione della sussunzione del rapporto nello schema contrattuale rileva ai fini dell'applicazione dell'agevolazione.
Richiamato dalla parte per profili collegati alla qualificazione e agli effetti del corrispettivo; la sentenza evidenzia l'importanza di valutare la natura del corrispettivo nell'ipotesi di concessione.
art. 30 d.lgs. n. 163/2006
Citato nella motivazione del ricorso in relazione alla disciplina dei contratti pubblici; la Corte richiama la necessità di corretta qualificazione giuridica (concessione vs appalto) alla luce della normativa sui contratti pubblici.
d.lgs. n. 442/1997, artt. 18 e 19
Richiamati dalla CTR a sostegno della qualificazione come appalto; la Corte segnala comunque che la questione va definitivamente risolta dal giudice di merito sul singolo rapporto.
Massime di principio
- Il primo passo in controversie IRAP sul cuneo fiscale è la corretta qualificazione giuridica del rapporto tra impresa e P.A.: se è appalto di pubblico servizio l'agevolazione si applica senza necessità di ulteriori verifiche.
- Se il rapporto è qualificato come concessione traslativa, occorre verificare se la tariffa applicata sia "remunerativa" (idonea a generare profitto): in tal caso l'agevolazione non spetta; in caso contrario può spettare.
- La nozione di "tariffa" ai fini dell'esclusione dell'agevolazione richiede un'analisi economica: non basta la presenza di un prezzo per l'utenza, va accertato se il complesso delle componenti di remunerazione (anche eventuali corrispettivi riconosciuti dall'amministrazione) renda il servizio remunerativo.
- Quando il giudice di merito ha ritenuto esistere un 'contratto misto', il giudice di legittimità può cassare e rinviare perché sia chiarito e sussunto il rapporto in uno dei modelli (appalto o concessione): la qualificazione ha effetti decisivi sull'applicabilità dell'agevolazione.
- In casi analoghi è opportuno documentare dettagliatamente le condizioni contrattuali (clausole sulla gestione economica, tariffe, corrispettivi pubblici, trasferimento di rischi, durata e poteri della P.A.) per permettere al giudice di merito una corretta ricostruzione giuridica ed economica.
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