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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6332/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sul diritto al rimborso IRAP per l'annualità 2009 (cd. riduzione del cuneo fiscale) richiesto da ATM Servizi Spa: l'Amministrazione ha negato il rimborso ritenendo la società operante in regime di concessione e a tariffa (esclusione prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. 446/1997). In primo grado la domanda fu respinta; la CTR Lombardia, in appello, ha invece riconosciuto il rimborso ritenendo che non sussistesse un "rapporto concessorio remunerato a tariffa" e che la tariffa applicata non fosse complessivamente remunerativa dei costi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della CTR che aveva disposto il rimborso. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse valutato l'eventuale interposizione tra ATM Spa e la controllata ATM Servizi Spa e, comunque, correttamente escluso la sussistenza del requisito impeditivo (concessione + tariffa remunerativa). Ha inoltre chiarito che l'esclusione del beneficio Irap opera solo per le imprese che svolgono il servizio in concessione e con tariffa remunerativa (capace di generare profitto): se la tariffa complessiva non è remunerativa, il beneficio può essere riconosciuto. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già chiarita da giurisprudenza e dalla Decisione della Commissione UE; ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4

    La norma che disciplina la riduzione della base imponibile IRAP (c.d. cuneo fiscale) è stata interpretata dalla Corte nel senso che l'esclusione dal beneficio si applica alle imprese che svolgono attività 'in concessione' e 'a tariffa' solo se la tariffa è remunerativa (ossia capace di generare profitto).

  • Decisione della Commissione europea 12/09/2007 C(2007) 4133

    "le autorità italiane hanno giustificato l'esclusione... In effetti i pubblici servizi interessati sono soltanto quelli operanti in settori nei quali si tiene già interamente conto dell'onere Irap nella determinazione della tariffa."

    La Decisione è stata richiamata per sostenere che l'esclusione del beneficio per le public utilities operanti in concessione e a tariffa è neutrale e non costituisce aiuto di Stato; la Corte nazionale la considera vincolante nell'interpretazione sul profilo comunitario e in favore dell'interpretazione che richiede tariffa 'remunerativa' per escludere il beneficio.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107 TFUE

    Richiamato nel dibattito sull'eventuale carattere di aiuto di Stato dell'agevolazione. La Corte ha ritenuto che, alla luce della Decisione della Commissione e della giurisprudenza, il riconoscimento del beneficio ai soggetti che non operano in concessione e a tariffa remunerativa non costituisce aiuto incompatibile.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267 TFUE

    Richiamato in relazione alla possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: la Corte ha ritenuto non necessario il rinvio perché la questione comunitaria era già chiarita da giurisprudenza e decisione della Commissione (teoria dell'acte clair / giurisprudenza consolidata).

  • Codice civile, artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    Citati dall'Agenzia in rapporto alla natura contrattuale (qualificazione del contratto come appalto o concessione). La Corte non ha dato rilievo decisivo a questa censura, confermando l'indagine del merito sulla natura del rapporto e l'esito favorevole al resistente.

  • d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (artt. 17 e 19) e d.lgs. 163/2006

    Richiamati nelle doglianze dell'Amministrazione in tema di qualificazione del rapporto giuridico (concessione vs appalto). La Corte ha ritenuto che la questione dovesse essere valutata dal giudice di merito e che, nella fattispecie, non risultasse ostativo al riconoscimento del beneficio.

  • Legge regionale Lombardia n. 11/2009, art. 129

    Richiamata nell'ambito delle norme regolamentari locali sul trasporto pubblico; non ha inciso direttamente sulla statuizione di Cassazione, che si è concentrata sui requisiti di esclusione dall'agevolazione fiscale.

Massime di principio

  • L'esclusione dal beneficio fiscale (riduzione della base imponibile IRAP, 'cuneo fiscale') per le imprese dei pubblici servizi opera solo se sono congiuntamente presenti: (i) un rapporto giuridico di concessione traslativa e (ii) una tariffa complessivamente remunerativa (capace di generare profitto). Entrambi i requisiti devono sussistere perché scatti l'esclusione.
  • Se l'impresa opera in concessione ma la somma dei ricavi tariffari (anche considerando i contributi pubblici destinati a coprire il servizio) non risulta complessivamente remunerativa dei costi, il beneficio Irap può essere riconosciuto: l'elemento economico (remuneratività della tariffa) è essenziale.
  • La qualificazione formale del rapporto (concessione vs appalto) non è automaticamente determinante: il giudice di merito deve valutare la sostanza economica e giuridica del rapporto e l'effettiva applicazione/struttura della tariffa.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione di diritto dell'Unione è già chiarita da giurisprudenza consolidata o da decisioni della Commissione (teoria dell'acte clair); le Decisioni della Commissione UE sono vincolanti nei rapporti che incidono su misure considerate sotto il profilo degli aiuti di Stato.
  • Nelle situazioni analoghe è cruciale documentare contabili e bilanci per dimostrare se la tariffa sia o meno remunerativa: confronto puntuale tra ricavi tariffari, eventuali contributi pubblici e costi di gestione è la prova centrale.
  • In caso di strutture societarie complesse (holding e controllate), l'interposizione non esclude a priori l'operatività del regime concessorio: va valutata la reale titolarità e gestione del servizio e la natura del rapporto negoziale con l'ente pubblico.

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