Cassazione Civile, Sentenza n. 6066/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto erronea la valutazione della Corte d'appello che aveva posto rilievo sul carattere non imprenditoriale del Comune invece che sulla natura pubblicistica o privatistica dell'operazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame (compresa la determinazione delle spese di giudizio).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune chiedeva l'accertamento del diritto di rivalsa ex art. 18 d.P.R. n. 633/1972 e la corresponsione di somme (euro 306.672,23) a fini IVA relative alla locazione di un immobile destinato a caserma dei Vigili del Fuoco. In primo grado il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda; la Corte d'appello di Venezia riformava e la rigettava ritenendo che la locazione non integrasse attività economica soggetta ad IVA, anche in ragione della specifica destinazione dell'immobile. Il Comune impugnava in Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 18
fonte del diritto di rivalsa invocato dal Comune per ottenere le somme a titolo di IVA non corrisposte
Direttiva CEE n. 388 del 1977 (Sesta Direttiva), art. 4, commi 1 e 2
stabilisce che è soggetto passivo IVA chi esercita in modo indipendente un'attività economica; esclude lo Stato e gli enti pubblici dall'ambito dell'IVA solo per le operazioni svolte quali pubbliche autorità (ossia quando l'attività è esercitata nell'esercizio di poteri autoritativi e secondo il regime giuridico pubblicistico)
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
norma procedurale citata nel procedimento (modalità non partecipata dell'udienza e deposito di memorie ex lege)
Massime di principio
- Per valutare la soggezione ad IVA di un'operazione compiuta da un ente pubblico non conta solo se l'ente svolge o meno attività imprenditoriale, ma se l'attività è esercitata in veste di pubblica autorità (regime giuridico pubblicistico) o iure privatorum; solo le attività esercitate quale pubblica autorità possono rientrare nell'esenzione.
- Se l'operazione produce introiti stabili e viene svolta secondo le regole e il regime giuridico applicabili agli operatori economici privati, è più probabile che sia qualificata come attività economica soggetta ad IVA anche se autore l'ente è pubblico.
- Nell'analisi occorre esaminare il contenuto del contratto, la destinazione e l'uso del bene, la natura giuridica dell'attività (pubblicistica vs privatistica), e se l'ente si comporta come un operatore economico (allocazione rischi, modalità di sfruttamento, condizioni contrattuali), più che limitarsi a verificare la natura formale dell'ente.
- La qualificazione rilevante ai fini IVA si conforma anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE: l'esenzione per enti pubblici è limitata alle operazioni svolte nell'esercizio della pubblica autorità; in caso di dubbio richiedere un approfondimento probatorio e motivato.
- Questioni connesse (es. prescrizione) possono essere rilevanti ma sono distinte dalla verifica sulla soggezione ad IVA e vanno esaminate separatamente dal giudice di merito.
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