Cassazione Civile, Sentenza n. 6319/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
S.E.T.A. impugnava il diniego del rimborso per maggiori versamenti IRAP (anni 2008-2010) chiedendo l'applicazione della riduzione della base imponibile (c.d. cuneo fiscale). L'Amministrazione aveva negato il beneficio ritenendo la società impresa operante in regime di concessione e a tariffa; in primo ed appello le commissioni tributarie hanno confermato il diniego. La ricorrente ha contestato, in particolare, che la CTR non abbia valutato se la "tariffa" fosse effettivamente "remunerativa" (condizione necessaria, secondo la giurisprudenza, per l'esclusione dal beneficio): S.E.T.A. ha fatto valere che i ricavi da biglietti coprivano solo una quota minima dei costi (circa 25-27%), quindi la tariffa non era remunerativa. Ha inoltre dedotto omissioni nell'esame di fatti decisivi e censurato la qualificazione contrattuale del rapporto (concessione vs rapporto privatistico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la CTR avesse omesso di esaminare la questione essenziale della remuneratività della tariffa; ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione perché valuti anche tale profilo, compresa la liquidazione delle spese. I secondi, terzo e quarto motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo e il quarto perche' le decisioni di primo grado e d'appello erano conformi (c.d. "doppia conforme"); il terzo per difetto di specificità nella censura di interpretazione contrattuale (mancata indicazione dei canoni di ermeneutica concretamente violati). Sentenza della Cassazione pronunciata l'08/02/2022 (pres. Riccardo Guida).
Norme richiamate
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 11, co. 1, lett. a) nn. 2 e 4
La norma disciplina la deduzione IRAP (c.d. riduzione del cuneo fiscale). La Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui il beneficio non si applica alle imprese che svolgono public utilities in concessione e a tariffa remunerativa; pertanto l'esclusione dipende dalla sussistenza di una 'tariffa remunerativa'.
Decisione Commissione Europea C(2007) 4133 (12/09/2007)
La Commissione ha ritenuto legittima l'esclusione delle public utilities dal beneficio per motivi di neutralità economica (evitare sovracompensazione), riconoscendo che l'esclusione non costituisce aiuto di Stato purché non generi vantaggi o svantaggi selettivi.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 61/E del 19/11/2007
L'Amministrazione ha interpretato la norma escludendo dal beneficio le imprese che svolgono attività regolamentate (public utilities) in concessione e a tariffa; la Corte prende tale interpretazione come punto di riferimento ma richiede la verifica della 'remuneratività' della tariffa.
c.p.c. art. 360, co. 1, nn. 3 e 5
Fondamento delle censure in cassazione: n.3 denuncia violazione di legge (accolta per il primo motivo), n.5 denuncia omesso esame di fatti decisivi (più volte invocata ma qui dichiarata inammissibile per carenza di presupposti formali/di autosufficienza).
Regola della 'doppia conforme': quando primo grado e appello sono entrambi di rigetto il ricorrente deve dimostrare che le ragioni fattuali sono diverse; la mancata dimostrazione ha reso inammissibili i motivi fondati su presunte omissioni di fatto.
d.lgs. n. 422 del 1997, artt. 18 e 19
Richiamati nel ricorso; non sono stati però decisivi nella motivazione della Corte, che ha respinto le relative doglianze per insufficiente specificazione.
T.F.U.E. art. 107
Richiamato in relazione alla questione di possibile aiuto di Stato; la Corte ritiene assorbita l'istanza di rimessione alla Corte di Giustizia in ragione dell'esistenza della decisione della Commissione che ha già valutato la neutralità dell'esclusione.
Legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, co. 266)
Norma che ha introdotto la deduzione (c.d. cuneo fiscale); citata nella giurisprudenza come contesto normativo fondamentale per l'interpretazione della riduzione IRAP.
Massime di principio
- Per i benefici IRAP legati al "cuneo fiscale" la mera qualificazione contrattuale di 'concessione' non è sufficiente: occorre accertare se la tariffa applicata sia 'remunerativa' (capace di generare profitto/equilibrio economico-finanziario). L'esclusione dal beneficio vale solo se la tariffa è remunerativa.
- In caso di controversie sul carattere remunerativo della tariffa è essenziale produrre elementi economico-contabili (percentuale ricavi/costi, bilanci, criteri di formazione della tariffa) e disposizioni regolamentari che dimostrino come la tariffa sia stata determinata per assicurare l'equilibrio economico-finanziario.
- Quando si contesta in Cassazione l'interpretazione di clausole contrattuali bisogna indicare esplicitamente i canoni di ermeneutica invocati e trascrivere le clausole ritenute violate: la censura deve essere autosufficiente e non può limitarsi a una rivendicazione di fatto.
- Il principio della 'doppia conforme' limita l'ammissibilità delle doglianze in Cassazione: se primo grado e appello si fondano sulle stesse ragioni, il ricorrente deve dimostrare la diversità delle ragioni fattuali per non incorrere nell'inammissibilità.
- Se il giudice d'appello omette di esaminare un profilo giuridicamente rilevante (es. la remuneratività della tariffa), la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame; pertanto va sempre verificato che il giudice abbia affrontato i profili giuridici essenziali richiamati dalla giurisprudenza.
- Questioni relative a possibile aiuto di Stato/test di selettività possono risultare già pacificate dalla Commissione europea: prima di chiedere rimessioni alla Corte di Giustizia verificare decisioni comunitarie pertinenti.
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