Cassazione Penale, Ordinanza n. 05107/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 4 marzo 2025, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per truffa. La censura, tuttavia, secondo la Corte di cassazione, si limitava a riprodurre in modo pedissequo i motivi già formulati in appello e già disattesi, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva ritenuto provata la responsabilità valorizzando l'accredito della ricarica eseguita dalla persona offesa su una carta prepagata intestata all'imputato, che questi aveva denunciato smarrita solo nei giorni successivi ai fatti, senza fornire indicazioni credibili su tempi, luoghi e modalità dello smarrimento, nonché l'utenza telefonica usata nei contatti con la vittima, attivata a Cagliari, nella provincia di residenza dell'imputato all'epoca dei fatti.
Norme richiamate
Il delitto di truffa è il reato oggetto dell'accertamento di responsabilità confermato nei gradi di merito; la Cassazione non entra nel merito della sua configurazione, ma si limita a rilevare che la motivazione della Corte d'appello era congrua e immune da vizi.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che in sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già formulate in appello senza critica puntuale della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente le censure già formulate in appello, se non contiene una critica specifica e puntuale alle ragioni poste a base del rigetto in secondo grado.
- La doglianza in cassazione non può limitarsi ad affermazioni assertive sulla supposta erroneità della sentenza impugnata, ma deve confrontarsi con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice d'appello per confutare i motivi di gravame.
- Quando la motivazione di merito valorizza plurimi indizi convergenti, la cassazione non può essere chiamata a una nuova valutazione del fatto se il ricorso non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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