Cassazione Civile, Ordinanza n. 11521/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del compenso dovuto a un professionista per la redazione di due distinti progetti relativi all'adeguamento di una centrale termica a servizio di un immobile storico. Il committente ha proposto opposizione, sostenendo in sostanza che il professionista non avesse esattamente adempiuto l'incarico, perché il primo progetto non aveva ottenuto il nulla osta della Sovrintendenza per i beni culturali e perché le soluzioni progettuali adottate sarebbero state incongrue rispetto al vincolo storico-culturale dell'immobile. In appello il committente ha ottenuto la revoca del decreto e il tribunale ha ritenuto satisfattorio il pagamento parziale eseguito dopo la notifica del monitorio. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1218, 1460, 2230 e 2697 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente invertito o mal applicato l'onere della prova, poiché egli avrebbe dimostrato il corretto adempimento e le contestazioni del cliente riguardavano profili rimessi a un altro professionista incaricato della parte architettonica e della pratica presso la Sovrintendenza; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse trascurato sia le sue difese sulla possibilità di intervenire sulla centrale termica senza modificare l'ubicazione, sia il pagamento parziale effettuato dal committente, che a suo dire confermava la correttezza almeno del secondo progetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito non ha violato l'art. 2697 c.c.: in presenza dell'eccezione di inesatto adempimento sollevata dal committente, spettava al professionista provare di avere correttamente eseguito l'incarico. La censura, in realtà, mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato respinto: il preteso fatto decisivo non esaminato non era tale, oppure era comunque stato considerato dal tribunale; inoltre, alcune doglianze difettavano di specificità e autosufficienza perché il ricorrente non aveva indicato adeguatamente gli atti difensivi su cui fondava le proprie affermazioni. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente e lo ha condannato alle spese del giudizio di cassazione, dando altresì atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma non di contestare la mera valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando gli atti e i documenti rilevanti e riportandone almeno il contenuto essenziale.
richiamato in tema di responsabilità per inadempimento nel rapporto d'opera professionale e riparto dell'onere probatorio.
in caso di eccezione di inadempimento, il creditore-professionista che agisce per il compenso deve provare di aver esattamente adempiuto.
richiamato quale norma sul contratto d'opera professionale, ma senza uno sviluppo argomentativo autonomo nella censura.
la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove.
richiamato per la notifica della sentenza impugnata.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, viene attestata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto d'opera professionale, se il committente eccepisce l'inesatto adempimento, spetta al professionista-creditore provare di avere eseguito correttamente la prestazione richiesta.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisca l'onere della prova in modo erroneo; non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento del merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o semplici letture alternative del materiale istruttorio.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si deduce l'omessa considerazione di difese o documenti, occorre indicare in modo puntuale gli atti rilevanti e il loro contenuto essenziale.
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