Cassazione Penale, Ordinanza n. 18797/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentata estorsione continuata e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il male minacciato alla persona offesa, consistente nella divulgazione alla stampa e ai conoscenti di notizie compromettenti, non sarebbe stato realmente realizzabile; perciò, a suo avviso, il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come truffa e non come tentata estorsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse, da un lato, non consentito in sede di legittimità perché mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito; dall'altro, manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla natura reale e coercitiva del male minacciato e sulla correttezza della qualificazione giuridica come tentata estorsione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
tentata estorsione continuata
richiamati come base normativa della contestazione per il reato di tentata estorsione in forma continuata.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno
richiamato come norma incriminatrice della violazione della misura di prevenzione contestata all'imputato.
art. 640, comma secondo, n. 2, c.p.
truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen.
utilizzato per distinguere la truffa vessatoria dall'estorsione: ricorre quando il danno è solo prospettato come possibile ed eventuale e la vittima agisce in errore, non quando è coartata da una minaccia reale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito chiedendo una nuova valutazione delle risultanze processuali secondo criteri di apprezzamento diversi da quelli già adottati dai giudici di merito.
- La doglianza è inammissibile quando è solo apparente, perché si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua, senza una critica argomentata specificamente rivolta contro la sentenza impugnata.
- Il discrimine tra estorsione mediante minaccia e truffa consiste nella funzione della condotta: si ha truffa quando il soggetto passivo è tratto in errore da un danno prospettato come possibile ed eventuale; si ha estorsione quando la minaccia prospetta un pericolo reale e idoneo a coartare la volontà della vittima.
- Ai fini della distinzione tra truffa ed estorsione rileva la concreta efficacia coercitiva della minaccia, da valutarsi ex ante, e non la sua effettiva realizzabilità in concreto.
- La qualificazione del fatto come estorsione non viene meno per il solo fatto che il male minacciato possa poi risultare non agevolmente realizzabile, se la minaccia è idonea a determinare la vittima nell'alternativa tra subire il danno prospettato o soddisfare la richiesta dell'agente.
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