Cassazione Penale, Sentenza n. 35168/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di C 4.550,00 disposto per il reato di ricettazione. I motivi principali dedotti sono: (1) vizio di preclusione procedurale per avere la Guardia di Finanza operato un sequestro probatorio con successiva convalida del PM, per cui, secondo la difesa, il G.i.p. non avrebbe potuto convalidare un titolo ormai sostituito; (2) censura della valutazione indiziaria svolta dal Tribunale sugli appunti rinvenuti, che secondo la difesa non potevano essere valorizzati ai fini della ricettazione poiché lascerebbero emergere un coinvolgimento della ricorrente nel reato presupposto; (3) doglianza sulla apoditticità della motivazione circa l'incompatibilità della somma sequestrata con i redditi del nucleo familiare, senza adeguata base fattuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca puo' essere disposto anche su beni gia' sottoposti a sequestro probatorio quando ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti e le finalita' sono diverse. Il secondo motivo e' stato invece ritenuto fondato: la motivazione del Tribunale appare contraddittoria perché valorizza appunti che rimanderebbero a delitti (usura o esercizio abusivo del credito) che, se attribuiti alla ricorrente, escluderebbero la configurabilita' della ricettazione (art. 648 c.p. richiede che il ricettatore non abbia partecipato al reato presupposto). Per tale violazione di legge l'ordinanza e' stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per le misure cautelari reali, per un nuovo esame alla luce dei rilievi.
Norme richiamate
regola i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per censurare vizi di motivazione e violazioni di norme penali e processuali
delitto di ricettazione: richiede che chi detiene il bene non abbia partecipato al reato presupposto; se emergono indizi di partecipazione dell'indagato al reato presupposto, ciò contrasta con la qualificazione di ricettazione
disciplinando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, autorizza l'adozione di misure anche su beni gia' sottoposti a sequestro probatorio quando sussistono presupposti e finalita' diverse
riguarda il sequestro probatorio e le modalita' relative; la convalida del sequestro da parte del PM non impedisce in assoluto un successivo accertamento/autonoma decisione del G.i.p. se rilevano finalita' cautelari diverse
art. 649, art. 341, art. 178 lett. b) c.p.p.
richiamate nel ricorso per questioni di ammissibilita' e di disciplina procedurale sulla convalida e sulla comunicazione degli atti; nel complesso attengono a profili di regolarita' formale e temporale delle misure cautelari
Massime di principio
- Il sequestro preventivo destinato alla confisca puo' essere disposto anche su beni gia' sottoposti a sequestro probatorio quando ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti: la diversita' di finalita' (probatoria vs. preventiva/confiscatoria) e la sussistenza degli specifici requisiti giustificano misure successive.
- Per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e per ogni misura cautelare fondata su tale reato e' decisivo che l'indagato non risulti partecipante al reato presupposto; se la stessa istruttoria o i fatti indiziari suggeriscono che l'indagato possa essere autore o concorrente del reato presupposto, la qualifica di ricettazione e il fumus commissi delicti devono essere riconsiderati.
- Il giudice deve motivare con riferimenti concreti e non apodittici l'incompatibilita' tra disponibilita' di mezzi e redditi dichiarati: conclusioni indiziarie sulla sproporzione patrimoniale richiedono dati e confronti specifici, non semplici parametri astratti o massime di esperienza non specificate.
- La convalida del sequestro da parte del PM non annulla automaticamente tutte le successive valutazioni giudiziali: l'eventuale preclusione procedurale opera solo se si attivano piu' misure reali relative allo stesso bene e volte alla tutela della stessa esigenza cautelare; occorre valutare finalita' e presupposti di ciascuna misura.
- In impugnative relative a misure cautelari reali e' essenziale verificare la coerenza tra il reato indicato come legittimante la misura e gli elementi di fatto che sono evocati come indizi, per evitare contraddizioni che possano determinare l'annullamento dell'atto.
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