Cassazione Penale, Ordinanza n. 00693/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati per furto aggravato, ritenendo consumato il reato ai sensi degli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 6 c.p. I ricorrenti, con un unico motivo, hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come furto tentato e non consumato, perché non vi sarebbe stata una piena consumazione del fatto appropriativo.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che, per distinguere tra tentativo e consumazione del furto, rileva la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se solo per breve tempo. Nel caso concreto, i coimputati si erano impossessati della borsa della vittima, si erano dati alla fuga e avevano mantenuto il dominio sulla refurtiva per un apprezzabile lasso di tempo prima di essere inseguiti e bloccati dalle forze dell'ordine; pertanto, correttamente la Corte territoriale aveva escluso la derubricazione nel tentativo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condotta dei due coimputati
norma incriminatrice del furto, ritenuto consumato e non tentato
richiamo alle aggravanti contestate per il furto
fondamento della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il furto è consumato quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto, anche se tale disponibilità dura per un tempo breve.
- Non è sufficiente, per configurare il tentativo, che la cosa sia immediatamente recuperata o che l'agente venga inseguito: ciò che conta è che vi sia stato un apprezzabile dominio sulla res trafugata.
- In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a contestare la qualificazione del fatto in tentativo anziché consumazione quando la motivazione di merito sia coerente con il consolidato criterio distintivo tra le due forme del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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