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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24851/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un capannone, originariamente nella disponibilità di una società che aveva assunto il ruolo di fideiussore verso una società debitrice di un istituto di credito. Il creditore originario, poi ceduto a una società veicolo e affidato a una mandataria per il recupero, ha sostenuto che l'atto di vendita fosse simulato; in subordine, ha chiesto la revocatoria dell'alienazione, assumendo che il trasferimento del bene avesse ridotto la garanzia patrimoniale del fideiussore. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda di simulazione, valorizzando circostanze quali il fatto che il bene fosse ancora in leasing al momento dell'atto, il pagamento differito di molti anni, la quietanza rilasciata e il mancato pagamento del prezzo. La corte d'appello ha invece ritenuto che tali elementi fossero compatibili con una vendita effettiva e ha considerato non riproposta la domanda subordinata di revocatoria. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione degli artt. 1414, 1415 e 1416 c.c. per non avere la corte territoriale correttamente esaminato la simulazione concreta dell'atto; omesso esame di fatti decisivi relativi al differimento anomalo del prezzo e alle modalità di pagamento; violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere ritenuto non riproposta la domanda di revocatoria; violazione dell'art. 2901 c.c. sul merito della revocatoria, motivo tuttavia subordinato agli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia l'omesso esame dei fatti sia l'erroneo uso del procedimento presuntivo nella valutazione della simulazione. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la domanda di revocatoria, assorbita in primo grado, risultava riproposta in appello non solo nelle conclusioni ma anche nel contenuto complessivo dell'atto difensivo. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per riesaminare la domanda revocatoria e le conseguenze della corretta riproposizione della stessa in appello.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato per censurare la qualificazione della vendita come non simulata; la Corte ribadisce che la verifica deve riguardare la simulazione concreta del contratto e non solo la sua astratta configurabilità

  • art. 1415 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1414 c.c. nella doglianza sulla simulazione del contratto

  • art. 1416 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1414 e 1415 c.c. nella censura relativa agli effetti della simulazione nei confronti dei terzi

  • art. 346 c.p.c.

    la domanda subordinata assorbita in primo grado deve essere riproposta espressamente, in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di sottoporla al giudice di appello; la riproposizione va valutata nel complesso dell'atto e non soltanto nelle conclusioni

  • art. 2901 c.c.

    richiamato nel quarto motivo come norma sulla revocatoria ordinaria; il motivo resta assorbito dall'accoglimento della censura processuale sulla riproposizione della domanda

  • Cass. 9059/2018

    richiamata per il principio secondo cui, nel procedimento presuntivo, la valutazione deve investire globalmente gli elementi indiziari dotati di intrinseca rilevanza

  • Cass. 13721/2020

    richiamata a sostegno del principio sulla necessaria riproposizione espressa della domanda subordinata assorbita

  • Cass. 7457/2015

    richiamata, in senso conforme, sul principio di riproposizione della domanda assorbita in appello

Massime di principio

  • Nella controversia sulla simulazione contrattuale il giudice di merito deve accertare la reale volontà negoziale concreta delle parti, valorizzando gli indizi complessivamente significativi, ma senza confondere l'astratta compatibilità del tipo negoziale con la verifica della sua effettiva simulazione.
  • Nel giudizio di legittimità non sussiste omesso esame quando il giudice di merito abbia comunque considerato i fatti storici dedotti, anche se li abbia poi valutati diversamente; la censura non può ridursi a una diversa lettura degli indizi.
  • Nel ragionamento presuntivo gli elementi indiziari devono essere valutati globalmente, ma possono fondare la decisione solo se dotati di intrinseca rilevanza e adeguata idoneità dimostrativa.
  • La domanda subordinata non esaminata perché assorbita in primo grado deve essere riproposta in appello in modo espresso o comunque inequivoco; la volontà di farla rivivere può desumersi dal contenuto complessivo dell'atto difensivo e non dalle sole conclusioni formali.
  • Se la riproposizione della domanda assorbita risulta correttamente effettuata, il giudice di appello non può ritenerla rinunciata per mera carenza di formule sacramentali; deve verificare se dall'atto emerga in modo chiaro l'intenzione di sottoporla al proprio esame.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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