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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13299/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tarquinio impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata in forma alternativa (distrazione, dissimulazione, dissipazione). Le condotte contestate erano: (1) la cessione, tramite fattura del 14.11.2016, di gran parte dei beni mobili della fallita Ge.Co. Italia S.r.l. alla società Bioitalia S.r.l. riconducibile a Tarquinio (pagamento dilazionato, mancato trasferimento materiale), ritenuta dissimulativa; (2) l'utilizzo di risorse societarie per finalità estranee all'oggetto sociale, con l'acquisto sequenziale di due imbarcazioni di lusso (spese complessive circa €2.175.271,12), ritenuto dissipativo. I ricorsi denunciavano: mutatio libelli e nullità processuali; vizio di motivazione e travisamento probatorio (business plan, datazione e uso delle imbarcazioni, mancato pagamento e successivo adempimento); errata qualificazione giuridica (omessa riqualificazione in bancarotta semplice per mera imprudenza); mancato riconoscimento e motivazione sulle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi in gran parte infondati e ha confermato la fondatezza, sotto il profilo logico-giuridico, delle valutazioni di merito circa la natura dissimulativa della cessione alla Bioitalia S.r.l. e la natura dissipativa degli acquisti delle imbarcazioni, ritenendo sussistenti gli indici di fraudolenza e il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare. La Cassazione ha inoltre affermato che la dissipazione va valutata rispetto alle effettive esigenze dell'impresa (attività concretamente svolta o prossima a svolgersi) e non solo rispetto all'oggetto sociale formale, e che l'assenza di danno concreto non esclude il reato quando sussista pericolo concreto per i creditori. Tuttavia la Corte ha accolto i ricorsi in parte limitata: ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'Appello sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari esclusivamente per la necessaria rivalutazione e motivazione sul punto. In sintesi: confermata la ricostruzione sostanziale della responsabilità penale; annullamento limitato e rinvio per rinnovata valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. proc. pen.

    norma richiamata dalla difesa per la modifica dell'imputazione; la Corte rileva che la modifica deve essere radicale per integrare obblighi di modifica o trasmissione, e qui non è ravvisata trasformazione tale da pregiudicare la difesa

  • art. 521 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'obbligo di trasmettere gli atti al PM se il fatto emerso è diverso; la Cassazione conferma che la diversità deve essere radicale e arrecare pregiudizio alla difesa

  • art. 522 cod. proc. pen.

    norma citata in tema di sentenza resa per fatto diverso; la Corte osserva che la presenza di elementi processuali (es. relazione del curatore) che rendono note le linee della contestazione esclude la nullità

  • art. 604 cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa nella doglianza sulla motivazione di appello; la Cassazione ritiene inammissibile la tesi di mutazione radicale del fatto e valida la possibilità di difesa avuta dall'imputato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    utilizzato per delimitare la esposizione dei motivi in cassazione; citato come regola di rito per la motivazione sintetica

  • art. 2328 cod. civ.

    norma sull'oggetto sociale formale; la Corte distingue tra oggetto formale e 'oggetto sostanziale' (attività concretamente svolta) e afferma che la valutazione della dissipazione deve considerare le esigenze effettive dell'impresa, non l'oggetto formale in astratto

  • art. 2479-bis cod. civ.

    citato dalla difesa ma la Cassazione osserva che la questione non era stata adeguatamente devoluta in appello e, comunque, la valutazione della Corte territoriale non viola le norme richiamate

  • art. 2480 cod. civ.

    richiamato in relazione alla regolarità delle modifiche statutarie; la Cassazione ritiene che la valutazione circa la sostanziale inattività rispetto all'oggetto formale non costituisce violazione di tali norme

  • art. 217 L. fall. (art. 217 legge fallimentare)

    norma che disciplina la bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti; la Corte esclude la riqualificazione in bancarotta semplice poiché le operazioni erano estranee e irrimediabilmente incongrue rispetto alle esigenze dell'impresa

  • art. 62-bis cod. pen.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che il loro rigetto deve essere motivato in modo specifico e non generico, e la mancanza di motivazione adeguata ha determinato l'annullamento con rinvio

Massime di principio

  • La mutatio libelli o la ricollocazione della condotta non determina automaticamente nullità: occorre verificare se la modifica abbia realmente pregiudicato il diritto di difesa in termini di sorpresa e impossibilità di esercitare i mezzi di prova; informazioni contenute in atti processuali (es. relazione del curatore) possono integrare la conoscenza dell'oggetto di accusa.
  • La dissipazione va valutata rispetto alle esigenze concrete dell'impresa (attività effettivamente svolta o prossima a svolgersi) e non in via puramente formale rispetto all'oggetto sociale statutario; un'attività solo 'formale' non legittima automaticamente investimenti irragionevoli che pongono in pericolo la garanzia dei creditori.
  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva, dissipativa, dissimulativa) è un reato di pericolo concreto: non è necessario che vi sia un danno finale alla massa dei creditori, basta l'idoneità ex ante dell'atto a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale.
  • Il dolo richiesto per le fattispecie di bancarotta fraudolenta è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che le operazioni possono esporre i creditori a rischio; il dolo può essere desunto da indici di fraudolenza (tempistica rispetto alla crisi, operazioni con parti correlate, mancanza di adeguata controprestazione, uso personale dei beni, assenza di una reale attività imprenditoriale connessa).
  • La vendita a soggetti riconducibili all'amministratore, il mancato trasferimento materiale dei beni, la dilazione di pagamento e l'inattività dell'acquirente sono elementi che, valutati congiuntamente, possono caratterizzare una dissimulazione anche se il prezzo risulta poi incassato successivamente.
  • La 'business judgement rule' (scegliere per ragioni imprenditoriali) non esonera da responsabilità penale quando le scelte sono manifestamente abnormi rispetto alla logica d'impresa e pongono concretamente a rischio la garanzia creditoria; il sindacato penale è consentito se l'operazione è macroscopicamente irragionevole e confliggente con l'interesse dei creditori.
  • Il rifiuto di concedere attenuanti generiche deve essere motivato specificamente: la sola affermazione generica è insufficiente e può determinare annullamento e rinvio per rideterminazione della pena.

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