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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00788/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una parte privata nei confronti di una banca. Nel corso del giudizio, a seguito del mutamento del rito da ordinario a societario e della cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 5/2003, il Tribunale ha poi dichiarato estinto il giudizio ritenendo tardiva l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 8, comma 4, d.lgs. n. 5/2003, perché notificata oltre il termine decorrente dalla scadenza per il deposito della memoria ex art. 7. L’interessato ha appellato sostenendo che, con il mutamento del rito e la necessità di nuova iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto notificare anche la memoria di replica e che comunque il decreto di fissazione dell’udienza emesso d’ufficio nel frattempo rendeva inutile e non esigibile la sua istanza. In cassazione ha dedotto, con due motivi, violazione dell’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 per errata interpretazione e omesso esame di fatti decisivi, segnatamente l’avvenuta fissazione officiosa dell’udienza durante il decorso dei termini e la rimessione in termini disposta dal Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure di inammissibilità sollevate dalla banca e ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel rito societario, la sopravvenuta fissazione officiosa dell’udienza da parte del giudice prima della scadenza del termine per l’istanza ex art. 8 rende ingiustificata e non più esigibile l’iniziativa di parte, poiché la funzione dell’istanza è già soddisfatta dal provvedimento del giudice. La mancata proposizione dell’istanza non può quindi determinare l’estinzione del giudizio quando la parte abbia fatto affidamento, incolpevolmente, sull’avvenuta fissazione dell’udienza. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 5/2003

    L’istanza di fissazione dell’udienza deve essere proposta nel termine previsto, ma la sua funzione viene meno se l’udienza è già stata fissata dal giudice prima della scadenza del termine stesso.

  • art. 7 d.lgs. n. 5/2003

    È il termine la cui scadenza rileva per il calcolo del termine per l’istanza di fissazione dell’udienza.

  • art. 1, comma 5, d.lgs. n. 5/2003

    Il provvedimento di cancellazione dal ruolo e il mutamento del rito non escludono, di per sé, la rilevanza della successiva fissazione d’ufficio dell’udienza ai fini della regolare prosecuzione del processo.

  • art. 16 d.lgs. n. 5/2003

    La fissazione dell’udienza da parte del giudice costituisce l’atto che conduce alla fase di discussione e decisione della controversia.

  • art. 13, comma 5, d.lgs. n. 5/2003

    È richiamato come indice della possibilità per il giudice di rimettere in termini la parte pregiudicata da irregolarità procedimentali.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La doglianza relativa al mancato o incongruo apprezzamento della fissazione officiosa dell’udienza è ricondotta a un vizio processuale.

  • art. 360 bis, comma 1, c.p.c.

    Nel caso non opera una declaratoria di inammissibilità per consolidato orientamento giurisprudenziale, non risultando un precedente specifico sul tema.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la scorretta qualificazione formale del motivo non ne determina l’inammissibilità se il vizio denunciato è chiaramente individuabile.

  • art. 2697 c.c.

    È solo richiamato indirettamente nel riferimento all’autosufficienza e alla necessità di indicare gli atti posti a fondamento delle censure, ma non come ratio decisoria principale.

Massime di principio

  • Nel rito societario, se il giudice fissa d’ufficio l’udienza prima della scadenza del termine per proporre l’istanza di fissazione prevista dalla disciplina, la parte non è tenuta a compiere un’attività processuale già divenuta inutile.
  • La mancata proposizione dell’istanza di fissazione dell’udienza non può essere sanzionata con l’estinzione del giudizio quando l’omissione sia giustificata dall’affidamento incolpevole determinato da un provvedimento officioso del giudice contrario alla sequenza ordinaria del rito.
  • Nella valutazione delle irregolarità del procedimento deve aversi riguardo al principio del giusto processo e alla tutela dell’affidamento della parte, senza che la rigidità delle scansioni del rito speciale impedisca di evitare esiti processuali irragionevoli.
  • La qualificazione formale del motivo di ricorso per cassazione non è decisiva: se dal contenuto dell’atto è chiaramente individuabile il vizio denunciato, il motivo può essere riqualificato dal giudice di legittimità.
  • Le eccezioni di inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti sono fondate solo quando, senza quegli atti, non sia possibile comprendere la censura e valutarne la decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoTutela del legittimo affidamentoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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