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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36579/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite origina da una successione ereditaria nella quale un coerede aveva ottenuto in primo grado una condanna del fratello alla restituzione del valore dei frutti civili prodotti da immobili ereditari detenuti medio tempore. In appello, dopo la riforma della decisione sulla validità del testamento e sulla disciplina della divisione ereditaria, la Corte territoriale ha ritenuto travolta anche la statuizione di condanna alla restituzione dei frutti, accogliendo l’opposizione a precetto proposta dal debitore esecutato. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da un soggetto che si è dichiarato erede della parte soccombente in appello. I controricorrenti hanno resistito. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che il ricorrente non aveva provato documentalmente la propria qualità di erede della parte soccombente, qualità necessaria per la legittimazione ad impugnare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la qualità di erede della parte soccombente costituisce presupposto della legittimazione ad impugnare e che la sua mancanza o non prova è rilevabile d’ufficio. Poiché il ricorrente non aveva depositato documenti idonei a dimostrare tale qualità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a suo carico, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualità di erede della parte soccombente è presupposto necessario della legittimazione a proporre impugnazione: chi agisce come successore processuale deve provare documentalmente tale qualità.
  • La mancanza di prova della legittimazione ad impugnare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio di legittimità, anche se la controparte non abbia sollevato specifica eccezione.
  • Quando il ricorso è proposto da soggetto non munito di prova della propria legittimazione processuale, la Corte deve dichiararne l’inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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