Cassazione Civile, Ordinanza n. 36579/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite origina da una successione ereditaria nella quale un coerede aveva ottenuto in primo grado una condanna del fratello alla restituzione del valore dei frutti civili prodotti da immobili ereditari detenuti medio tempore. In appello, dopo la riforma della decisione sulla validità del testamento e sulla disciplina della divisione ereditaria, la Corte territoriale ha ritenuto travolta anche la statuizione di condanna alla restituzione dei frutti, accogliendo l’opposizione a precetto proposta dal debitore esecutato. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da un soggetto che si è dichiarato erede della parte soccombente in appello. I controricorrenti hanno resistito. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che il ricorrente non aveva provato documentalmente la propria qualità di erede della parte soccombente, qualità necessaria per la legittimazione ad impugnare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la qualità di erede della parte soccombente costituisce presupposto della legittimazione ad impugnare e che la sua mancanza o non prova è rilevabile d’ufficio. Poiché il ricorrente non aveva depositato documenti idonei a dimostrare tale qualità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a suo carico, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato solo come base dell’opposizione all’esecuzione proposta nel merito della vicenda esecutiva.
Richiamato dai giudici di merito per sostenere che la riforma della statuizione principale avrebbe travolto anche la condanna accessoria alla restituzione dei frutti.
Usato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese forfettarie.
Massime di principio
- La qualità di erede della parte soccombente è presupposto necessario della legittimazione a proporre impugnazione: chi agisce come successore processuale deve provare documentalmente tale qualità.
- La mancanza di prova della legittimazione ad impugnare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio di legittimità, anche se la controparte non abbia sollevato specifica eccezione.
- Quando il ricorso è proposto da soggetto non munito di prova della propria legittimazione processuale, la Corte deve dichiararne l’inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
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