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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19557/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per ricettazione resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione fossero errati o illogici. Secondo la Corte, la doglianza non consentiva di comprendere i rilievi effettivamente mossi né di esercitare il sindacato di legittimità, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto oggetto della sentenza di merito, richiamata solo per identificare il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura; la mera contestazione generica della motivazione è inidonea e rende l'impugnazione inammissibile.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • spese processuali

    Conseguenza accessoria della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente affermare in modo generico che la motivazione della sentenza sia errata o illogica.
  • La genericità del motivo, quando non consente di individuare quali passaggi della decisione siano contestati, integra inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende costituisce conseguenza processuale automatica.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente corretta e il ricorso non indica puntualmente gli errori denunciati, la Corte di cassazione non può svolgere un effettivo sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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