Cassazione Civile, Ordinanza n. 27940/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo proposto contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento di una società. La corte d'appello ha ritenuto che la società fosse assoggettabile a fallimento perché gravata da un indebitamento complessivo di euro 504.103,76, superiore alla soglia dimensionale prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione di tale norma in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i documenti fiscali e contabili prodotti dimostravano un indebitamento inferiore, pari a euro 491.735,26, e che la corte territoriale aveva erroneamente letto la documentazione e male valutato le risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la corte d'appello aveva desunto l'ammontare dei debiti dalle risultanze dello stato passivo, non contestabili in sede di reclamo, e aveva comunque esaminato e respinto le specifiche doglianze della società. Le censure della ricorrente si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale istruttorio, deducibile in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mentre l'eventuale insussistenza degli atti o fatti posti a base della decisione avrebbe richiesto un ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che non ricorreva un vero malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché non erano state poste a base della decisione prove non dedotte o prove legali disattese. Ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. c), l.fall.
La soglia dimensionale di indebitamento rileva ai fini dell'assoggettabilità a fallimento; nel caso concreto la corte territoriale ha ritenuto superato il limite sulla base delle risultanze dello stato passivo.
Le contestazioni sullo stato passivo non sono deducibili in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento, ma richiedono l'apposita impugnazione prevista dalla norma.
La violazione della norma non si configura per la sola errata valutazione del materiale istruttorio; occorre che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge.
Il vizio è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di piena prova a elementi che invece richiedono valutazione, non per una diversa lettura delle risultanze.
L'errore denunciabile in cassazione era, al più, l'omesso esame di circostanze decisive risultanti dagli atti, non la mera richiesta di rivalutazione del merito.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Se la decisione si fonda su fatti o atti in realtà insussistenti, il rimedio corretto è la revocazione, non il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta del relatore, la Corte ha applicato le conseguenze previste dalla norma.
La Corte ha ritenuto applicabile la condanna per responsabilità aggravata e la liquidazione equitativa della somma in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Le contestazioni sull'ammontare dei debiti rilevanti ai fini dell'assoggettabilità a fallimento non possono essere riproposte in cassazione come mero dissenso sulla lettura delle prove, se la decisione di merito si fonda su accertamenti fattuali e sulle risultanze processuali.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di specifici errori nell'utilizzazione delle prove, non quando si contesti semplicemente il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Se la decisione di merito assume come esistenti atti o fatti in realtà insussistenti, il rimedio appropriato è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
- Le risultanze dello stato passivo possono essere poste a base dell'accertamento dell'indebitamento ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, e le contestazioni su di esse devono essere veicolate nei rimedi specificamente previsti dalla legge fallimentare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27847/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27848/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27849/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27850/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27851/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →