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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02158/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (armatori)

La controversia

Nel contesto di attività di soccorso in mare di migranti, una motonave battente bandiera norvegese fu prima colpita da fermo amministrativo per 20 giorni nel porto di Bari e, successivamente, da ordinanza-ingiunzione prefettizia per il pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata per la violazione delle indicazioni impartite dal Centro per il soccorso marittimo di Roma. I ricorrenti proposero opposizioni avverso i due provvedimenti, sostenendo l’illegittimità delle sanzioni e chiedendone la sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale. Nel procedimento relativo alla sanzione pecuniaria, il Tribunale di Bari sollevò d’ufficio la questione di competenza e dichiarò la competenza del Giudice di Pace, ritenendo che la competenza del Tribunale ex art. 6, comma 5, lett. c), d.lgs. 150/2011 sussistesse solo quando la sanzione non pecuniaria fosse applicata contestualmente a quella pecuniaria. Con il ricorso per regolamento di competenza, i ricorrenti censurarono tale lettura, affermando che il compendio sanzionatorio è unitario e che la competenza non può dipendere dalla scansione temporale delle notifiche, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, con possibile lesione del giudice naturale e rischio di giudicati contrastanti su sanzione principale e accessoria.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione del Tribunale, affermando che, in presenza di una sanzione pecuniaria congiunta a una sanzione di natura diversa, la competenza appartiene al Tribunale ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. c), d.lgs. 150/2011, senza che rilevi il fatto che la sanzione accessoria sia stata notificata prima e quella pecuniaria dopo. La decisione valorizza l’unità del precetto sanzionatorio e l’esigenza di coerenza del sistema, anche per evitare contrasti di giudicato su un unico compendio sanzionatorio. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Bari, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge, con rimessione a quel giudice anche per le spese del giudizio di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-sexies, d.l. n. 130/2020

    La violazione contestata discende da questa disposizione, che prevede una sanzione pecuniaria congiunta a una sanzione di natura diversa (fermo amministrativo) per il mancato rispetto delle indicazioni del Centro per il soccorso marittimo.

  • d.l. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020

    È la disciplina di base applicabile ratione temporis, successivamente modificata dal d.l. n. 1/2023 e, poi, da ulteriori interventi normativi.

  • d.lgs. n. 150/2011, art. 6, comma 5, lett. c)

    L’opposizione appartiene al Tribunale quando è applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima; la competenza non dipende dalla contestualità delle notifiche.

  • L. n. 689/1981, art. 22

    Per le sanzioni amministrative si applicano, in quanto compatibili, le sue disposizioni; essa rinvia al rito di opposizione previsto dal d.lgs. 150/2011.

  • art. 9, comma 1, c.p.c.

    Richiamato a conforto della regola di competenza generale del Tribunale per le cause non attribuite ad altro giudice.

  • art. 50, comma 1, c.p.c.

    La causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’idea che la competenza non possa dipendere dalla discrezionalità dell’amministrazione e debba essere precostituita per legge.

Massime di principio

  • Quando un illecito amministrativo prevede un unico precetto sanzionatorio con sanzione pecuniaria e sanzione di natura diversa, la competenza sull’opposizione spetta al Tribunale se ricorre la previsione dell’art. 6, comma 5, lett. c), d.lgs. 150/2011, anche se le due sanzioni sono state notificate in momenti diversi.
  • La competenza non può essere fatta dipendere dalla mera scansione temporale degli atti di irrogazione o notifica, se tale scansione non è imposta dalla legge, perché ciò consentirebbe all’amministrazione di incidere sulla ripartizione legale della competenza.
  • Nell’interpretazione delle norme sulla competenza in materia di opposizione a sanzioni amministrative occorre valorizzare l’unitarietà del compendio sanzionatorio e la coerenza del sistema processuale, evitando il rischio di giudicati contrastanti su sanzioni connesse tra loro.
  • La clausola che devolve al Tribunale le opposizioni quando la sanzione di natura diversa è applicata sola o congiunta alla pecuniaria va letta in senso sostanziale, non formalistico, con riferimento alla struttura dell’illecito e non al solo momento della notificazione.
  • La qualificazione della competenza in materia di sanzioni amministrative deve essere conforme al principio di precostituzione del giudice e non può essere alterata da scelte organizzative o discrezionali dell’autorità irrogante.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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