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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29842/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Due società, una delle quali in fallimento, avevano impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle sanzioni relativo al decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore. Sostenevano che l'atto dovesse essere tassato in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. g), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non in misura proporzionale ai sensi della lett. a). In cassazione hanno articolato quattro motivi: i primi due contro l'applicazione della lett. a) anziché della lett. g) e contro il mancato rilievo del carattere speciale della lett. g); il terzo e il quarto contro la base imponibile, deducendo che l'accollo dei debiti del fallimento non poteva essere considerato indice di capacità contributiva né costituire un elemento tassabile, con conseguente illegittimità del calcolo proporzionale anche sulla parte di passivo accollata dal terzo assuntore.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo e il quarto nei limiti di motivazione. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per il riesame. La Corte ha affermato che il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore va assoggettato a imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), ma che la base imponibile deve riguardare il valore dei beni e diritti trasferiti, escludendo l'accollo dei debiti collegato e contestuale alla cessione, perché non soggetto a imposta ai sensi dell'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986.

Norme richiamate

  • art. 8, lett. a), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    è la disposizione applicabile al decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, perché il provvedimento produce effetti immediatamente traslativi sui beni e diritti fallimentari trasferiti.

  • art. 8, lett. g), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    non è la norma corretta per il caso di specie, poiché il generico riferimento agli atti di omologazione non prevale quando l'omologa realizza effetti traslativi.

  • art. 9, Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dall'amministrazione per sostenere la tassazione di prestazioni a contenuto patrimoniale, ma non ritenuto decisivo in presenza della diversa disciplina dell'art. 8, lett. a), e dell'art. 21, comma 3.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    invocato per tassare la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa; la Corte precisa però che, nel caso di accollo contestuale e collegato alla cessione, opera il comma 3.

  • art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    stabilisce che non sono soggetti a imposta gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni; pertanto l'accollo del passivo non entra nella base imponibile.

  • art. 43, commi 2 e 4, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dalle ricorrenti nel contesto della base imponibile; la Corte esclude che l'accollo dei debiti possa essere trattato come prezzo dei beni ceduti.

  • art. 384 c.p.c.

    consente di correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone l'esito parzialmente favorevole alle ricorrenti su alcuni motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • r.d. n. 267/1942, art. 124

    il concordato fallimentare è qualificato come modalità di chiusura del fallimento alternativa alla liquidazione fallimentare.

  • r.d. n. 267/1942, art. 136, terzo comma

    i successivi provvedimenti del giudice delegato sono qualificati come atti meramente esecutivi dell'omologa già produttiva del trasferimento.

  • art. 2560 c.c.

    richiamato in via comparativa per l'accollo cumulativo ex lege, quale fattispecie in cui l'accollo è collegato e contestuale a un trasferimento patrimoniale.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, il decreto di omologa è tassato in misura proporzionale quando produce effetti immediatamente traslativi dei beni e diritti fallimentari all'assuntore.
  • La tassazione va commisurata al valore dei beni e diritti trasferiti, non al contenuto complessivo delle obbligazioni assunte, quando l'accollo dei debiti è collegato e contestuale alla cessione.
  • Gli accolli di debiti e oneri contestuali e collegati ad un'altra disposizione non costituiscono autonoma base imponibile ai fini dell'imposta di registro.
  • Ai fini dell'imposta di registro, il mero riferimento formale agli atti di omologazione non prevale sulla natura sostanziale e sugli effetti giuridici immediati dell'atto.
  • La distinzione decisiva è tra provvedimenti che si limitano a omologare un accordo e provvedimenti che, per legge, trasferiscono beni o diritti; in quest'ultimo caso si applica la disciplina propria degli effetti traslativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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