Cassazione Penale, Ordinanza n. 31398/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto concorrente in una rapina, deducendo tre censure: 1) violazione dell'art. 603 c.p.p. per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante un accertamento tecnico sui fotogrammi relativi al passeggero di un'autovettura Fiat Uno, nonché vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in punto di valutazione degli indizi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p., censura ritenuta non deducibile in cassazione perché non previamente proposta in appello; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte territoriale aveva escluso valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali, anche specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria, osservando che la Corte di appello aveva motivatamente escluso la necessità dell'integrazione probatoria, ritenendola superflua perché l'identificazione dell'imputato come concorrente nella rapina emergeva già da intercettazioni telefoniche e ambientali e dal riscontro tra celle telefoniche e percorsi dei veicoli utilizzati. Ha inoltre rilevato la genericità della censura sul giudizio indiziario, poiché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. La censura sull'aggravante è stata ritenuta inammissibile per difetto di previa deduzione in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato congruamente motivato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale, attivabile solo quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il sindacato di legittimità si limita alla correttezza della motivazione sul diniego.
La valutazione degli indizi deve essere logicamente e complessivamente argomentata; in cassazione non basta richiamare astratti principi del processo indiziario senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.
art. 628, comma terzo, n. 3-bis, c.p.
La doglianza relativa all'aggravante non è esaminabile se non è stata previamente dedotta come motivo di appello.
Sono inammissibili in cassazione le censure non specificamente dedotte nei motivi di appello, quando la deduzione preventiva era richiesta a pena di inammissibilità.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione valorizza l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali, anche specifici.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello non è un mezzo ordinario di integrazione probatoria, ma un rimedio eccezionale che presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti e un bisogno motivatamente percepito dal giudice.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una critica astratta o meramente assertiva del compendio indiziario: il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con gli argomenti già spesi dal giudice di merito.
- La richiesta di sindacato su un'aggravante o su un profilo di responsabilità deve essere stata specificamente devoluta in appello; in difetto, la censura è inammissibile in cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e sulla presenza di precedenti penali, anche specifici, purché la motivazione sia congrua.
- Quando la responsabilità per concorso in rapina è già sorretta da un quadro indiziario convergente e plurimo, il giudice può ritenere superfluo l'approfondimento tecnico richiesto dalla difesa.
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