Cassazione Penale, Sentenza n. 14878/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/03/2022 che, riformando l'assoluzione del Tribunale di Torre Annunziata (04/06/2018), li ha condannati per ricettazione (art. 648 c.p.). Deduzioni principali: 1) violazione degli artt. 603 e 605 c.p.p. per mancata "motivazione rafforzata" dell'appello e omessa rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa; secondo i ricorrenti la Corte di appello si sarebbe limitata a sostituire la propria valutazione di attendibilità delle dichiarazioni senza confutare adeguatamente le ragioni del primo giudice; 2) estinzione del reato per prescrizione essendo i fatti del 10/12/2013. È stata inoltre presentata memoria difensiva contenente motivi aggiuntivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione adeguata e rafforzata, non basando la riforma solo su una diversa valutazione delle dichiarazioni degli imputati ma sull'omessa considerazione, da parte del Tribunale, di elementi indiziari oggettivi e di incoerenze che consentivano di ricavare la consapevolezza della provenienza illecita delle cose. La Cassazione ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione: l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e non autonoma, pertanto per il calcolo della prescrizione si tiene conto della pena del reato base; il termine massimo risultava non ancora decorso alla data della sentenza d'appello. Conseguenza: rigetto dei ricorsi, conferma delle condanne della Corte d'appello (Di Vuolo: 1 anno e €300; Mascolo: 6 mesi e €200) e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce la ricettazione; la Corte richiama che la prova del dolo può desumersi da elementi indiziari e anomalie nel possesso della merce, e che l'ipotesi attenuata è una circostanza attenuante speciale, non una fattispecie autonoma ai fini della prescrizione.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria; i giudici di legittimità precisano che l'obbligo di rinnovazione non sussiste quando la Corte d'appello fonda la riforma su elementi oggettivi trascurati dal primo giudice e non su diversa valutazione esclusiva dell'attendibilità di prove dichiarative.
Norma sulla motivazione della sentenza; nel caso si è discusso l'obbligo di "motivazione rafforzata" quando la Corte di appello riforma un'assoluzione: la motivazione deve spiegare compiutamente le ragioni della diversa decisione.
Norme richiamate in tema di incauto acquisto: la qualità della cosa e le circostanze che circondano l'acquisto possono contribuire a desumere il sospetto di provenienza illecita, elementi utili a provare il dolo nella ricettazione.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto che i ricorrenti siano condannati al pagamento delle spese in Cassazione.
Giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione (richiamata)
Corte EDU: sentenze 16/12/2008 Bazo Gonzales c. Spagna; 13/09/2016 Les c. Romania; 15/09/2020 Dumitrascu c. Romania. Cassazione: Sez. 5, n.53210/2018; Sez. 5, n.33272/2017; Sez. 6, n.27163/2022; Sez. 5, n.47794/2022; Sez. U, n.33748/2005
La giurisprudenza consolidata supporta il principio che la Corte d'appello non è sempre obbligata a riassumere la prova dichiarativa quando la riforma si fonda su una diversa interpretazione logico-giuridica dell'insieme probatorio; inoltre sono richiamati criteri per la prova indiretta del dolo nella ricettazione.
Massime di principio
- La Corte d'appello può riformare un'assoluzione senza riaprire automaticamente l'istruttoria dichiarativa quando la riforma si fonda su elementi oggettivi o su omissioni valutative del primo giudice, non su una mera diversa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni.
- Quando si riforma un'assoluzione il giudice di appello ha l'obbligo di una "motivazione rafforzata": deve confutare le ragioni del primo giudice e spiegare perché gli elementi trascurati o valutati diversamente giustificano la condanna.
- In tema di ricettazione la responsabilità può essere dimostrata anche con prove indirette (anomalie del possesso, assenza di documentazione, circostanze oggettive) purché la loro coordinazione conduca all'inequivoca dimostrazione della consapevolezza della provenienza illecita.
- L'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 2, c.p. è una circostanza attenuante speciale e non una fattispecie autonoma: per il computo della prescrizione si prende a riferimento la pena del reato base.
- Se l'imputato fornisce spiegazioni incongruenti o non documentate sull'origine della merce illecita, e vi sono elementi oggettivi che le contraddicono, la regola in dubio pro reo può essere superata.
- Nell'impugnazione in Cassazione è importante evidenziare non solo la presunta errata valutazione, ma che la motivazione del giudice d'appello sia insufficiente o illogica rispetto ai principi richiesti dalla giurisprudenza.
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