Cassazione Penale, Ordinanza n. 06453/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, come unico motivo, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La doglianza era diretta contro la determinazione della pena, ritenuta sproporzionata, senza contestazioni sul titolo di reato o sull'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica; nel caso di pena inferiore alla media edittale, è sufficiente anche un richiamo agli elementi dell'art. 133 c.p. o formule sintetiche equivalenti, purché non arbitrarie. Ha inoltre richiamato il criterio di calcolo della media edittale, precisando che essa non va ricavata dimezzando il massimo, ma dividendo per due l'ampiezza tra minimo e massimo e sommando il risultato al minimo.
Norme richiamate
I criteri di cui all'art. 133 c.p. possono sorreggere in modo sufficiente la motivazione sulla determinazione della pena, specie quando la sanzione irrogata sia inferiore alla media edittale.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, la motivazione può essere assolta anche con un richiamo sintetico agli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti, senza necessità di una analitica confutazione di tutti i parametri.
- La media edittale va calcolata dividendo per due la distanza tra minimo e massimo della cornice edittale e sommando il risultato al minimo, non dimezzando il massimo edittale.
- La censura limitata all'entità della pena, senza evidenziare un errore di legge o un vizio logico manifesto, è normalmente inammissibile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →