Cassazione Civile, Ordinanza n. 19870/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di alcuni dipendenti da una società a un'altra a seguito di affitto di ramo d'azienda, dalla successiva risoluzione del rapporto di affitto e dal ritorno dei lavoratori alle dipendenze della società originaria ai sensi dell'art. 2112 c.c. I lavoratori deducevano che, in base a un accordo sindacale, era stata disposta una riduzione dell'orario con accesso al FIS per un certo periodo, ma l'INPS aveva riconosciuto l'integrazione solo per una parte del periodo e poi aveva rigettato la domanda per superamento del tetto aziendale. Chiedevano quindi la condanna solidale delle due società al pagamento di differenze retributive, anche per t.f.r., parametrate all'orario contrattuale pieno. La società ricorrente impugnava la sentenza d'appello con due motivi: primo, deduceva ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 1362 c.c., sostenendo che i lavoratori avevano chiesto solo differenze retributive e che il Tribunale avrebbe invece riconosciuto un risarcimento del danno da mancata integrazione salariale; secondo, deduceva violazione degli artt. 2112, 1381 e 2560, co. 2, c.c. e motivazione apparente, contestando la propria condanna quale soggetto tenuto a rispondere delle somme riconosciute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non era stato trascritto il ricorso introduttivo, e comunque infondato nel merito: il Tribunale non aveva mutato la causa petendi, ma aveva correttamente applicato l'art. 15, co. 4, d.lgs. n. 148/2015, quale norma che impone al datore di lavoro di corrispondere ai lavoratori una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita quando questa manchi per fatto imputabile all'impresa. Ha ritenuto il secondo motivo infondato quanto alla dedotta violazione di legge, richiamando l'ampiezza della solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c., e inammissibile quanto al vizio motivazionale, perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e sufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
la solidarietà passiva tra cedente e cessionario del ramo d'azienda copre tutti i crediti dei lavoratori; la norma è richiamata come base della responsabilità della società originaria per le somme dovute ai dipendenti rientrati alle sue dipendenze
art. 112 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte rileva il difetto di autosufficienza del motivo e, comunque, esclude l'ultrapetizione perché la qualificazione giuridica spetta al giudice
art. 1362 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale della domanda iniziale; la Corte non ne fa applicazione dirimente per il difetto di autosufficienza del motivo
art. 15, co. 4, d.lgs. n. 148/2015
quando l'integrazione salariale non sia percepita per fatto imputabile all'impresa, questa resta tenuta a pagare ai lavoratori una somma corrispondente all'importo dell'integrazione salariale perduta; la Corte esclude che si tratti di un'autonoma azione risarcitoria nei confronti dell'INPS
art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c.
fondamento del primo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
fondamento del secondo motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
art. 1381 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 2560, co. 2, c.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel definire il parametro del vizio di motivazione apparente; la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente
art. 116 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. come riduzione del controllo al minimo costituzionale
art. 54 d.l. n. 83/2012
richiamato in relazione alla riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
L. n. 134/2012
conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata nella disciplina del vizio motivazionale
art. 13, co. ...
richiamato nel dispositivo per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato; la parte numerica finale non è integralmente leggibile nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di ultrapetizione richiede che il ricorrente riporti in modo autosufficiente il contenuto della domanda originaria, così da consentire alla Corte di verificare se il giudice di merito abbia effettivamente pronunciato su una pretesa diversa da quella dedotta.
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice; non c'è ultrapetizione se, a fronte degli stessi fatti allegati, il giudice attribuisce al petitum la corretta veste giuridica, purché non muti la causa petendi.
- Quando l'ordinamento prevede che, in caso di mancata fruizione dell'integrazione salariale per fatto imputabile al datore di lavoro, l'impresa debba corrispondere una somma equivalente all'importo non percepito, la pretesa del lavoratore resta ancorata al rapporto di lavoro e non si trasforma necessariamente in un'autonoma azione risarcitoria contro l'ente previdenziale.
- La solidarietà passiva prevista dall'art. 2112 c.c. tra cedente e cessionario del ramo d'azienda ha portata ampia e può coprire i crediti dei lavoratori anche quando siano qualificati dal giudice come somme dovute in conseguenza della mancata integrazione salariale.
- In cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
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