Cassazione Penale, Ordinanza n. 15567/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish. Con il ricorso per cassazione la difesa non contestava la responsabilità per il reato presupposto, ma deduceva manifesta illogicità della motivazione quanto alla confisca della somma di denaro sequestrata e al conseguente diniego di restituzione. In sostanza, si assumeva che il giudice di appello non avesse adeguatamente motivato sulla riconducibilità del denaro a una provenienza illecita o, comunque, sulla legittimità della misura ablativa, valorizzando invece la difesa la provenienza lecita delle somme, asseritamente derivante da una vincita al gioco documentata da scontrini prodotti in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse idonea a sorreggere la confisca del denaro sequestrato, richiamando i parametri dell'art. 240-bis c.p. e valorizzando una serie di elementi fattuali considerati dalla Corte di appello: banconote sporche di droga, rinvenimento in prossimità dello stupefacente, presenza di parte del denaro in un cassetto con un block notes recante nomi e cifre, nonché inidoneità degli scontrini prodotti a dimostrare una lecita provenienza delle somme, perché riferiti a importi non coincidenti e privi di indicazioni utili a collegarli a somme riscosse prima della perquisizione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per detenzione illecita di hashish in quantitativi indicati in imputazione
richiamato come parametro per ritenere legittima la confisca del denaro in sequestro in assenza di credibili giustificazioni sulla lecita provenienza
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla confisca di denaro sequestrato è infondata quando la sentenza di merito offra una motivazione specifica e non manifestamente illogica circa gli indici fattuali che collegano il denaro al contesto illecito e circa l'assenza di una plausibile giustificazione della sua lecita provenienza.
- La produzione di documenti diretti a dimostrare la lecita provenienza delle somme non è sufficiente se tali documenti non coincidono con l'importo sequestrato e non consentono di collegare in modo attendibile il denaro a un evento di acquisizione lecita anteriore alla perquisizione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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