Cassazione Penale, Ordinanza n. 31479/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non interviene una rivalutazione nel merito dei capi di imputazione, perché il ricorso è ritenuto privo di specificità e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di più fatti di reato, censurando con un unico motivo la sussistenza e la procedibilità dei reati contestati, ritenuti in parte diversamente qualificati. In particolare contesta: la configurabilità del danneggiamento con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p.; l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale sotto il profilo dell'elemento soggettivo; la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'oltraggio quanto alla presenza di più persone; l'idoneità delle azioni in relazione a una contestata ipotesi di tentate lesioni commesse con un bastone, sostenendo che al più si tratterebbe di minaccia procedibile a querela e che, comunque, nel caso concreto la minaccia sarebbe insussistente. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico, meramente assertivo e sostanzialmente riproduttivo di censure già adeguatamente smentite dalla Corte di appello.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
Richiamato solo come aggravante contestata in relazione al danneggiamento; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a rilevare la genericità delle censure.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
È disposto il versamento della somma di euro 3.000 quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e non meramente assertivo: la riproposizione di censure già disattese dalla sentenza impugnata integra genericità e conduce all'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non procede a una nuova valutazione del merito dei fatti quando il ricorso non si confronta in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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