Cassazione Penale, Sentenza n. 34785/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti, terze interessate, avevano chiesto il riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio di euro 2.205,00 e di euro 11.900,00 rinvenuti nell'abitazione dell'indagato Domenico Soriano, sostenendo di essere le uniche titolari delle somme in quanto frutto di risparmio e dimostrando, con documentazione, redditi adeguati. Denunciavano violazione di legge (art. 253 e 125 c.p.p.) e carenza di motivazione per omesso esame di punti decisivi: mancata prova del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, assenza di elementi che ricondussero le banconote a singole cessioni e motivazione del PM e del Tribunale ritenuta apodittica e priva di logico collegamento con i fatti. Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto ritenendo legittime le indagini successive prospettate dal PM (es. verbali fotografici e descrizione del taglio delle banconote). La Cassazione ha invece rilevato carenze di motivazione e il mancato esame delle deduzioni difensive delle terze interessate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio del 12 aprile 2025, ordinando la immediata restituzione del denaro sequestrato. La Corte ha motivato l'annullamento per mancanza di adeguata motivazione circa la finalità probatoria e il nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato, nonché per mancato esame delle deduzioni difensive delle terze interessate. Ha inoltre delegato la cancelleria agli adempimenti di comunicazione al Procuratore generale per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina la detenzione e cessione di stupefacenti; il sequestro era connesso alle indagini per tale reato ma la Corte ha ritenuto mancante il collegamento probatorio concreto tra il denaro e singole cessioni.
Limiti del sindacato in Cassazione sugli atti di riesame: il ricorso per cassazione contro ordinanze ex artt. 322-bis e 324 è ammesso solo per violazione di legge, inclusa la mancanza o apparenza della motivazione.
art. 322-bis e art. 324 cod. proc. pen.
Prevedono il sequestro probatorio e il riesame. La Corte ricorda che il giudice del riesame non può sostituirsi arbitrariamente al PM nelle scelte investigative ma il provvedimento di sequestro deve comunque avere motivazione idonea.
art. 253 e art. 125 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalle ricorrenti per denunciare vizi procedurali e insufficiente motivazione; la Corte ha accolto il rilievo di carenza motivazionale e omesso esame delle difese, configurando violazione di legge.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; la motivazione della Corte prende in considerazione la sintesi richiesta per il ricorso.
art. 42 Cost. e Protocollo addizionale n. 1 CEDU (art. 1)
art. 42 Cost. e art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
Principi di controllo di legalità e della proporzionalità della misura cautelare sui beni (spossessamento) rispetto alla finalità processuale: la Corte sottolinea la necessità di motivazione per garantire la tutela di tali diritti.
art. 606 c.p.p. (motivi di impugnazione)
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità (distinzione tra violazione di legge e illogicità manifesta), utile per definire il perimetro del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di denaro contante richiede una motivazione concreta e specifica sul nesso di pertinenzialità tra le somme e il reato; argomentazioni generiche o assertive sono insufficienti.
- Il pubblico ministero ha l'onere di indicare, nel decreto di sequestro, le ragioni in funzione delle quali le cose sono considerate corpo del reato o pertinenti, modulando la motivazione in relazione alla natura del reato e del bene.
- Il giudice del riesame non può sostituirsi arbitrariamente al PM nelle scelte investigative, ma è tenuto a verificare la sussistenza di una motivazione adeguata e a esaminare le deduzioni difensive delle terze interessate.
- La semplice presenza di denaro in un'abitazione dove convivono familiari con redditi adeguati può essere idonea a confutare l'ipotesi di pertinenzialità se non emergono elementi probatori specifici (es. prove di cessioni, corrispondenze, tracciabilità delle banconote).
- La Corte di Cassazione interviene per violazione di legge (mancanza o apparenza di motivazione); le parti terze che rivendicano la proprietà devono documentare la legittimità della disponibilità e il giudice deve valutare espressamente tali prove.
- In casi analoghi è consigliabile per l'accusa raccogliere elementi specifici che colleghino il denaro a singoli episodi (es. riscontri su banconote, testimonianze, documenti) e per la difesa dimostrare redditi, risparmi e assenza di elementi di collegamento con il reato.
- Le misure che comportano privazione del bene devono rispettare il principio di proporzionalità e consentire un controllo giurisdizionale effettivo; la carenza motivazionale può portare all'annullamento senza rinvio e alla restituzione immediata del bene.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34691/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34692/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34693/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34694/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34697/2025 del 24/10/2025
- Sentenza penale · 24 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34698/2025 del 24/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →