Cassazione Civile, Ordinanza n. 24302/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno 2005, recuperando a tassazione maggior reddito d'impresa, Ires, Irap e Iva e irrogando sanzioni per infedele dichiarazione e omessa emissione/registrazione di operazioni imponibili, in relazione a operazioni effettuate verso una controparte indicata in sentenza. Tale avviso era divenuto definitivo per passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole al contribuente. Con separato atto, l'Ufficio aveva poi contestato l'omessa autofatturazione di acquisti di beni o servizi e l'irregolare tenuta della contabilità, applicando le sanzioni di cui agli artt. 9, commi 1 e 3, e 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997. La società aveva impugnato il secondo atto sostenendo che alle sanzioni già irrogate con il precedente avviso dovesse applicarsi il cumulo giuridico e la progressione sanzionatoria di cui all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, per avere il giudice d'appello ritenuto applicabile la progressione sanzionatoria tra l'omessa autofatturazione e la precedente omessa fatturazione di operazioni imponibili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo perché l'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 richiede una progressione tra violazioni legate da un'unicità finalistica e da un nesso oggettivo e continuativo, idonee complessivamente a incidere sulla determinazione dell'imponibile o del tributo. L'omessa regolarizzazione degli acquisti ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997, essendo violazione formale e riferita alla condotta altrui, non è in rapporto di progressione con l'omessa fatturazione di operazioni imponibili compiuta dal medesimo soggetto. La sentenza impugnata è stata cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e novità della questione.
Norme richiamate
la censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
«Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»
la progressione sanzionatoria richiede unicità finalistica della condotta e un intrinseco legame oggettivo tra le violazioni, tali da incidere in modo progressivo e continuativo sull'imponibile o sul tributo.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997
«Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo lire cinquecentomila [ora di euro 250], sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: […]»
l'omessa regolarizzazione degli acquisti è una violazione formale, connessa all'omissione o irregolarità della fattura da parte dell'altro contraente; non incide di per sé sulla determinazione dell'imponibile del cessionario/committente e, se regolarizzata, esclude la sanzione.
artt. 9, commi 1 e 3, d.lgs. n. 471 del 1997
richiamati come base delle sanzioni contestate per l'irregolare tenuta della contabilità.
Massime di principio
- La progressione sanzionatoria tributaria ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 presuppone che più violazioni siano collegate da un nesso oggettivo e da un'unica finalità lesiva della corretta determinazione dell'imponibile o del tributo.
- Non basta che le violazioni siano commesse dallo stesso soggetto o nello stesso contesto temporale: occorre che esse siano inserite in una sequenza continua e logicamente connessa, non in attività tra loro autonome ed estranee.
- L'omessa regolarizzazione degli acquisti senza fattura ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 non è progressiva rispetto all'omessa fatturazione di operazioni imponibili, perché la prima è violazione formale riferita alla condotta altrui, mentre la seconda incide direttamente sull'emersione di ricavi e sull'imponibile.
- Quando il quadro fattuale è già completo e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando il ricorso originario.
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