Ordinanza n. 96/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordinanza di rilascio e sgombero di immobile emessa da ANAS S.p.A. in via amministrativa, ai sensi degli artt. 823 e 829, comma 1, c.c., prot. -OMISSIS-, a firma del Responsabile Area Amministrativa Gestionale della Struttura Territoriale Sardegna, notificata in data -OMISSIS-, allegata (doc.1), con la quale si ordina ai ricorrenti di rendere libero da persone e cose, entro 30 giorni dalla notifica, l’immobile sito in Cagliari, via dei Calafati n. 2 (già S.S. 195, km 1+150), sotto comminatoria di sgombero forzato; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione: - il verbale di intervento della Legione Carabinieri del -OMISSIS- e l’esposto presentato da ANAS S.p.A. in data -OMISSIS-, richiamati nell’ordinanza impugnata, ma non noti ai ricorrenti, perché mai notificatigli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza amministrativa di rilascio e sgombero dell'immobile sito in Cagliari, con intimazione a renderlo libero entro 30 giorni e minaccia di sgombero forzato
Esito
Favorevole al ricorrente (occupanti dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza con cui ANAS S.p.A., richiamando gli artt. 823 e 829, comma 1, c.c., ha ordinato il rilascio e lo sgombero dell'immobile da persone e cose. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui un verbale di intervento dei Carabinieri e un esposto di ANAS, non conosciuti dai ricorrenti perché non notificati. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della domanda cautelare e delle condizioni personali e abitative dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un consistente periculum in mora derivante dall'esecuzione dell'ordine di sgombero, considerando l'età dei ricorrenti, le loro condizioni di salute e il fatto che l'immobile costituisce l'unica abitazione di cui dispongono. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordinanza di sgombero. Il provvedimento non definisce il merito della controversia, per il quale è stata fissata l'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Norma richiamata dall'ordinanza di rilascio e sgombero impugnata; il testo non espone la specifica interpretazione applicata.
Norma richiamata dall'ordinanza di rilascio e sgombero impugnata; il testo non espone la specifica interpretazione applicata.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il TAR ha accolto la sospensione dell'efficacia dell'atto in ragione del consistente periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'esecuzione di un ordine di sgombero può essere sospesa quando il giudice ravvisi un consistente periculum in mora connesso all'età avanzata e alle condizioni di salute dei destinatari, soprattutto se l'immobile costituisce la loro unica abitazione.
- La fissazione dell'udienza per la trattazione del merito e l'accoglimento della misura cautelare non definiscono la controversia sulla legittimità dell'atto impugnato.
- La valutazione cautelare può tener conto delle concrete conseguenze abitative e personali dell'esecuzione immediata del provvedimento amministrativo.
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