Cassazione Penale, Sentenza n. 20673/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per estorsione continuata pluriaggravata. Il ricorrente deduce: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali (decreto 1221/99) per mancata motivazione; 2) illegittima utilizzazione delle deposizioni di testi di polizia giudiziaria (Marzocchello e De Stefano) che avrebbero riferito contenuti di intercettazioni e confidenze non verbalizzate della persona offesa Inglese; 3) vizio per acquisizione al fascicolo, ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni delle persone offese Errichiello e Inglese ritenute intimidite, con conseguente inutilizzabilità dei relativi verbali; 4) contestazione della fondatezza dell'accusa e della valutazione delle conversazioni intercettate (punti specifici sui dialoghi citati); 5) contestazione delle aggravanti per metodo mafioso, finalità di agevolazione di clan e dell'aggravante ex art.628 comma terzo n.3 c.p., con richiesta di esclusione per mancanza di elementi oggettivi collegati all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il ricorrente non ha specificato quali atti fossero affetti da vizio e non ha illustrato l'incidenza dell'eliminazione delle prove sulla "prova di resistenza"; le intercettazioni non sono risultate decisivi perché esistevano elementi indipendenti (operazione di polizia con sequestro di 16 milioni di lire nell'abitazione del ricorrente e dichiarazioni iniziali delle vittime confermanti il carattere estorsivo del denaro); le deposizioni dei poliziotti sono state utilizzate come spunto investigativo e non come unica base probatoria; l'acquisizione delle dichiarazioni ex art.500, comma 4 c.p.p. è stata ritenuta legittima alla luce di elementi concreti di intimidazione emersi anche in dibattimento (comportamento delle vittime, accompagnamento coattivo, mutamento simultaneo di versione, dichiarazioni del teste di P.G. sul timore manifestato da Inglese); la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato e la sussistenza delle aggravanti (metodo mafioso e finalità di agevolazione del clan), anche in ragione di sentenza definitiva indicata nel fascicolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
decreto 1221/99 (intercettazioni ambientali)
Il ricorso ne denunciava l'inutilizzabilità per mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto che anche senza l'espunzione delle intercettazioni il quadro probatorio fosse retto da elementi indipendenti (sequestro di denaro ed altre dichiarazioni), dunque l'eventuale vizio non risultava decisivo
Richiamato dal ricorrente in relazione alla utilizzazione di dichiarazioni di polizia giudiziaria: la Corte ha ritenuto che le deposizioni citate siano state utilizzate solo come spunto investigativo e non come fonte esclusiva della condanna
La Corte ha interpretato la norma nel senso che le dichiarazioni rese nelle indagini possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento se sussistono 'elementi concreti' di intimidazione; nel caso tale requisito è stato ritenuto soddisfatto dalla combinazione di circostanze emerse in dibattimento
Richiamata indirettamente nella giurisprudenza citata: la Corte ha ammesso che anche informazioni non verbalizzate formalmente possono costituire indizio quando integrate da altri elementi oggettivi
art. 628, comma terzo, n. 3 c.p.
L'aggravante richiamata è stata confermata in connessione con l'accertata finalità di agevolare il clan e con gli elementi probatori ritenuti sufficienti
art. 7 D.L. 152/91 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)
Riferita all'aggravante per metodo mafioso: la Corte ha ritenuto provata la modalità mafiosa e la finalità di agevolazione del clan sulla base del complesso probatorio (resoconti delle vittime, intercettazioni e sentenza definitiva indicata nel fascicolo)
Massime di principio
- In cassazione chi eccepisce l'inutilizzabilità di prove deve indicare esattamente gli atti viziati e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sulla prova complessiva (prova di resistenza); altrimenti il motivo è inammissibile
- Le intercettazioni, pur viziabili, possono risultare non decisive se esistono elementi indipendenti (perquisizioni, sequestro di denaro, dichiarazioni iniziali delle vittime) che sorreggono lo stesso convincimento
- Le deposizioni di polizia giudiziaria che riportano confidenze o contenuti di intercettazioni possono essere utilizzate come spunto investigativo; per assumerne efficacia probatoria decisiva occorre valutare il loro grado di autonomia rispetto ad altre prove
- Le dichiarazioni rese nelle indagini possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art.500, comma 4, c.p.p. quando emergono elementi concreti e obiettivi di intimidazione anche ricavabili dal comportamento del teste in dibattimento
- Per provare l'aggravante del "metodo mafioso" occorrono elementi oggettivi che colleghino la condotta all'esercizio di potere intimidatorio tipico delle organizzazioni mafiose (es. formula della "messa a posto" dei cantieri, profitto per il clan, e sentenze definitive che attestino l'appartenenza)
- La mera contestazione formale della utilizzabilità di singole fonti è insufficiente: il ricorrente deve ricostruire un quadro alternativo che renda probabile la caduta della decisione senza quelle prove
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