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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31295/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare per persona da nominare relativo a un immobile. Il ricorrente sosteneva di aver corrisposto al venditore una somma destinata al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile, con l'intesa che la controparte dovesse indicare il beneficiario dell'acquisto al momento del definitivo; poiché ciò non sarebbe avvenuto e la controparte avrebbe acquistato per sé, il ricorrente ha chiesto la restituzione di quanto versato, qualificando l'attribuzione come priva di causa e fonte di arricchimento senza giusta causa. La resistente ha replicato che vi era un rapporto sentimentale tra le parti e che la dazione del denaro costituiva una liberalità, cioè una donazione indiretta. I giudici di merito hanno accolto questa ricostruzione, ritenendo l'attribuzione una liberalità indiretta e quindi escludendo l'azione di arricchimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 767 e seguenti c.c. e degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che, in materia immobiliare, il pagamento solo parziale del prezzo non integrerebbe una donazione indiretta e che, pertanto, l'attribuzione sarebbe senza causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la donazione indiretta può configurarsi anche quando il soggetto che intende liberalizzare paghi soltanto una parte del prezzo di acquisto di un immobile, purché sia dimostrato lo specifico collegamento tra la dazione di denaro e il successivo impiego per l'acquisto. In tale ipotesi, l'oggetto della liberalità non è la somma in sé, ma il bene acquistato, o la quota di esso corrispondente alla provvista fornita. Poiché la qualificazione in fatto dell'attribuzione come liberalità indiretta, operata dai giudici di merito sulla base di indizi, non era stata efficacemente censurata, il ricorso è stato rigettato; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 767 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la possibilità di qualificare come donazione indiretta il pagamento parziale del prezzo di un immobile; la Corte ne ha escluso la violazione affermando che la liberalità indiretta è configurabile anche in tale forma, se provato il collegamento causale con l'acquisto.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato per sostenere l'azione di arricchimento senza causa; la Corte ha ritenuto infondata la pretesa perché l'attribuzione era stata qualificata come liberalità indiretta e quindi assistita da una giustificazione causale.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato in connessione con l'azione di arricchimento; la Corte ha escluso l'applicabilità della tutela ex art. 2041 c.c. in presenza di una causa liberale dell'attribuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La donazione indiretta può avere ad oggetto un immobile anche quando la provvista fornita dal disponente copra solo una parte del prezzo di acquisto, purché sia provato lo specifico collegamento tra la somma erogata e l'acquisto del bene.
  • Nelle liberalità indirette ciò che rileva non è la forma dell'attribuzione patrimoniale, ma la funzione di arricchimento senza corrispettivo; la circostanza che l'arricchimento sia realizzato tramite il pagamento di denaro destinato all'acquisto riguarda il modo della liberalità, non la sua essenza.
  • Quando il giudice di merito qualifica l'attribuzione patrimoniale come donazione indiretta sulla base di presunzioni, il ricorso per cassazione deve aggredire specificamente tale qualificazione; la mera critica alla conseguenza giuridica non basta se la ricostruzione fattuale resta intatta.
  • L'azione di arricchimento senza causa è esclusa se l'attribuzione patrimoniale trova giustificazione in una causa liberale, anche se la liberalità è realizzata in forma indiretta.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoCompensazione
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiArricchimento senza causaOnere della prova

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