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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39896/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che i motivi erano del tutto generici e aspecifici, poiché non tenevano conto della motivazione della sentenza di appello, ritenuta satisfattiva e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto colpevole del reato di tentativo di furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi, vizio di motivazione sia quanto alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta errata. La Corte ha rilevato che le censure erano generiche e aspecifiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e non indicavano la necessaria correlazione tra le ragioni della decisione e i motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Rileva come base della contestazione di tentativo di furto, richiamato solo in fatto dalla decisione.

  • art. 624 c.p.

    Rileva come base della contestazione di furto, aggravato e nella forma tentata, richiamato solo in fatto dalla decisione.

  • art. 625 c.p.

    Rileva come base della contestazione di furto aggravato, richiamato solo in fatto dalla decisione.

  • art. 591 c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici e aspecifici, non confrontandosi con la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata e non indica specificamente le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione del provvedimento censurato.
  • La censura sulla pena o sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere articolata in modo puntuale e correlato alla motivazione di merito; affermazioni apodittiche o meramente assertive integrano aspecificità del motivo.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudice di merito abbia reso una motivazione ritenuta completa e corretta, la Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se le doglianze non aggrediscono effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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