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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26118/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione dei fatti come operazioni dolose, sostenendo che l'inadempimento fiscale fosse stato erroneamente valorizzato e che non fossero state individuate le scelte gestionali causalmente incidenti sul dissesto; (2) vizio di motivazione sulla ritenuta sufficienza del dolo generico per la configurabilità del reato, contestando la prova della consapevolezza dell'imputato; (3) vizio di motivazione sul ruolo di amministratore di fatto, sulla posizione di prestanome, sull'assenza di procedimenti tributari e sulla conoscenza dello stato fiscale della società; (4) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa al nesso di causalità perché nuovo e non dedotto in precedenza, e comunque aspecifico quanto alla natura delle operazioni, non confrontandosi con la motivazione d'appello che aveva ricondotto i fatti a sistematiche omissioni di versamenti tributari e contributivi aggravative del debito. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva congruamente motivato sulla consapevolezza dell'imputato circa il regime di sistematica omissione dei versamenti e sull'accumulo di debiti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e reiterativo di questioni già vagliate, avendo la Corte territoriale escluso che l'imputato fosse un mero prestanome e valorizzato invece la sua operatività e la sua consapevole partecipazione alla gestione illecita. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché attinente al trattamento sanzionatorio, già motivato con pena pari al minimo edittale e con ragioni ostative a un diverso bilanciamento delle attenuanti generiche. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.

    La decisione richiama la nozione di operazioni dolose in funzione della ricostruzione del reato fallimentare, valorizzando condotte gestionali consapevoli che aggravano il dissesto tramite sistematiche omissioni di versamenti tributari e contributivi.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state ritenute non prevalenti sulle aggravanti contestate, con motivazione ritenuta congrua dalla Corte di cassazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è stata considerata adeguatamente motivata, anche perché la sanzione era già pari al minimo edittale e quindi non suscettibile di ulteriori mitigazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta questioni di legge o di fatto non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, quando si tratti di profili non devoluti al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre affermazioni generiche o già esaminate.
  • La sussistenza del dolo generico può essere desunta dalla consapevolezza dell'agente circa la sistematica illiceità della gestione e dall'operatività concreta del soggetto nell'ambito societario, anche in assenza di una sua formale investitura.
  • Non è meramente prestanome il soggetto che risulti avere conoscenza approfondita della società e capacità di incidere sull'andamento gestionale, specie se abbia partecipato a condotte dirette ad accumulare debiti a carico dell'ente e a dirottare risorse verso altre destinazioni.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando la pena sia già stata motivatamente contenuta nel minimo edittale e il giudice di merito abbia spiegato le ragioni ostative a un diverso bilanciamento delle attenuanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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