Cassazione Penale, Ordinanza n. 21049/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Roma per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di cessione a terzi. La condanna riguardava la detenzione di circa 1 kg lordo di hashish, 75 grammi di marijuana e 250 grammi lordi di cocaina, con applicazione della pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione esterna con altri reati della stessa indole commessi ad Anagni e già definiti con sentenza irrevocabile del Tribunale di Frosinone. Sosteneva l'esistenza di un unico disegno criminoso, l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale tra i fatti. Ha poi depositato memoria reiterando le stesse doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua nel negare la continuazione esterna, valorizzando elementi fattuali contrari alla tesi difensiva: diversità dei fatti rispetto a quelli giudicati a Frosinone, concorso con soggetti diversi, diversa modalità della condotta (trasporto e non mera detenzione ai fini di spaccio), diverso luogo di commissione (Roma anziché Anagni) e significativo intervallo temporale di circa sei mesi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice della detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di cessione a terzi, nella fattispecie riferita a hashish, marijuana e cocaina.
Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato contestato.
Disciplina la continuazione; l'identità del disegno criminoso richiede un programma illecito previamente ideato e non coincide con una mera propensione a delinquere.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario, già delineato almeno nelle sue linee essenziali al momento della commissione del primo reato; non basta la mera vicinanza dei fatti o l'analogia tra i reati.
- L'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Ai fini della continuazione esterna, il giudice può valorizzare in senso ostativo la diversità dei soggetti coinvolti, delle modalità esecutive, dei luoghi di commissione e un apprezzabile intervallo temporale tra i fatti.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese dal giudice di merito, senza scalfire la tenuta logica della motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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