Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione di appello aveva definito il procedimento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nei confronti di due imputati per un episodio qualificato ai sensi degli artt. 81, 110, 629 e 416-bis.1 c.p., rideterminando la pena a seguito di concordato tra le parti e confermando il resto. In cassazione, uno degli imputati ha dedotto quattro motivi, contestando l'affermazione di responsabilità, la sussistenza dell'aggravante mafiosa, l'applicazione della recidiva e l'entità dell'aumento ex art. 81 c.p. L'altro imputato ha lamentato la carenza di motivazione sulla volontà di aderire al concordato, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe verificato la manifestazione di consenso e la rinuncia ai motivi, limitandosi a richiamare l'accordo sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il ricorso volto a contestare responsabilità, aggravante mafiosa, recidiva e trattamento sanzionatorio proponesse motivi non consentiti nel giudizio conseguente a concordato in appello, nel quale il ricorso è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Quanto al secondo ricorso, ha rilevato che la sentenza impugnata dava conto della presenza degli imputati e dei difensori all'udienza e della loro insistita richiesta di concordato con rinuncia agli altri motivi di appello, sicché la doglianza sulla mancata motivazione era manifestamente infondata. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato solo per l'aumento di pena oggetto di censura, non sindacabile nel ricorso contro sentenza resa a seguito di concordato se parte dell'accordo sulla pena
art. 110 c.p.
norma di concorso di persone indicata nella imputazione originaria
art. 629 c.p.
reato contestato nella sentenza di merito, richiamato come base della responsabilità
art. 416-bis.1 c.p.
aggravante mafiosa contestata e oggetto di censura, ma non scrutinabile nei limiti propri del ricorso avverso concordato in appello
art. 599-bis c.p.p.
nel giudizio di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del procuratore generale e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo
art. 129 c.p.p.
sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento nel ricorso contro sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il sindacato di legittimità è fortemente delimitato: sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso della parte, al consenso del procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
- Sono inammissibili, in tale speciale evenienza processuale, le doglianze che investono motivi di merito rinunciati, la qualificazione giuridica del fatto, l'insussistenza di aggravanti e, più in generale, ogni elemento che abbia concorso alla determinazione della pena oggetto dell'accordo.
- La rinuncia ai motivi di appello, propria del concordato, riduce l'oggetto della cognizione del giudice ai soli punti non rinunciati; su quanto è stato espressamente devoluto e poi concordato non è consentito un riesame pieno in cassazione.
- Se la sentenza di appello dà conto della presenza dell'imputato e del difensore e della richiesta di concordato con rinuncia agli altri motivi, la censura di difetto di motivazione sulla volontà di aderire all'accordo è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
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