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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato, con ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal G.i.p. del Tribunale, ha dedotto un unico motivo lamentando omessa e/o insufficiente motivazione e mancanza di correlazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 c.p. In sostanza ha contestato che nella sentenza di patteggiamento non fosse stata adeguatamente motivata l'esclusione della suddetta attenuante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di applicazione della pena su richiesta, il controllo di legittimità sulla motivazione è consentito solo quando dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; inoltre, è inammissibile il ricorso con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola il rito del patteggiamento, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento per vizi di motivazione è ammissibile solo se dal testo emergano in modo evidente cause di non punibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sull'omessa applicazione di circostanze attenuanti non inserite nella richiesta di applicazione della pena.

  • art. 62, comma primo, n. 6 c.p.

    È l'attenuante invocata dal ricorrente come non riconosciuta dalla sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il sindacato di legittimità sulla motivazione è eccezionale e limitato: la sentenza è censurabile solo se dal suo testo risulti in modo manifesto una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione con cui, in materia di applicazione della pena su richiesta, si contesti l'omesso riconoscimento di circostanze attenuanti non espressamente ricomprese nella richiesta concordata.
  • Le censure sulla mancata applicazione di attenuanti, in presenza di patteggiamento, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità quando esulano dal perimetro dell'accordo sulla pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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