Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a una pena di un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per due episodi di reato tributario. Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, egli avrebbe operato quale amministratore di fatto di una società formalmente intestata all'ex moglie e avrebbe occultato le scritture contabili relative agli anni di imposta 2012 e 2013, impedendo così la ricostruzione del volume d'affari. Con i primi due motivi ha contestato la conferma della colpevolezza, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione delle prove e una lettura alternativa degli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni rese da terzi e dal commercialista della società. Con il terzo motivo ha lamentato l'eccessività della pena e l'inapplicabilità delle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando che la pena era stata congruamente determinata e che, in materia tributaria, le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000 si applicano in caso di condanna per ciascuno dei delitti previsti dal decreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Configura il reato tributario contestato, integrato dall'occultamento o distruzione delle scritture contabili idoneo a impedire la ricostruzione del volume d'affari o del reddito.
Le pene accessorie previste dalla norma si applicano nei casi di condanna per ciascuno dei delitti previsti dal decreto, secondo una lettura funzionale della disposizione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito.
Sez. 3, n. 3892 del 22/06/2016, dep. 2017, Rv. 269066
Le pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74/2000 operano in caso di condanna per i delitti previsti dal decreto, secondo interpretazione funzionale della norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una lettura meramente alternativa delle prove quando la motivazione di merito sia logica, coerente e adeguata.
- La ricostruzione della qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da elementi convergenti quali accertamenti fiscali, rapporti operativi con terzi e dichiarazioni di soggetti che abbiano avuto contatti diretti con la gestione societaria.
- Nel reato tributario di occultamento o distruzione delle scritture contabili, è centrale l'effetto impeditivo sulla ricostruzione del volume d'affari o del reddito, anche attraverso la mancata disponibilità della documentazione necessaria.
- Le pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/2000 si applicano funzionalmente alle condanne per i delitti previsti dal decreto, evitando un'interpretazione letterale che ne renderebbe di fatto impossibile l'operatività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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