Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal G.u.p. ex art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo di ricorso: omessa e/o insufficiente motivazione sulla congruità della pena applicata e sulle ragioni per cui il giudice aveva ritenuto la continuazione tra i reati, valorizzando soltanto la contiguità temporale dei fatti. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva una specifica deduzione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. evidenziabile ictu oculi dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, l'impugnazione della sentenza applicativa della pena è limitata alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre, il vizio di motivazione è sindacabile solo quando dal testo della sentenza impugnata emerga in modo evidente una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Poiché tale evenienza non era neppure dedotta nel ricorso, è stata pronunciata l'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
regola il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di tale disposizione.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate.
le cause di proscioglimento devono essere verificate solo quando risultino evidenti dal testo della sentenza impugnata; in mancanza di tale evidenza non è consentito il controllo di legittimità sul vizio motivazionale.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere devolute censure estranee a tali ipotesi.
- Nel patteggiamento il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è consentito soltanto se dal testo della sentenza impugnata risulti in modo evidente l'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- La mera doglianza sulla congruità della pena o sulla motivazione relativa alla continuazione, se proposta contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., non supera il vaglio di ammissibilità quando non si traduca in una deduzione riconducibile ai limiti di legge dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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