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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18480/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, della condanna pronunciata dal Tribunale di Roma (23/01/2020) per i reati indicati (artt. 337, 582, 61 n. 2 e 322 cod. pen.). Il ricorrente denunciava un vizio di motivazione con riferimento alle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione contraddittoria e generica e lamentando la mancata valutazione del contesto fattuale, dello stato di malessere dell'imputato, della minima offensività dei fatti e della scarsa intensità del dolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103). La Corte ha ritenuto irrilevante l'autenticazione della firma da parte di un legale o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, determinato in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte rende il ricorso inammissibile; l'autenticazione della firma o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato non suppliscono al requisito.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen. imponendo l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla determinazione equitativa di una somma da versare in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi che l'imputato può denunciare personalmente; nel caso i motivi sono stati enunciati nei limiti di tale disposizione, ma il vizio di ammissibilità è procedurale e autonomo.

  • Artt. 337, 582, 61 n. 2 e 322 cod. pen.

    Norme penali relative ai reati per cui l'imputato è stato condannato; la Corte di cassazione non è entrata nel merito della loro applicazione a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018)

    Principi giurisprudenziali affermano che l'autenticazione della firma o la firma per accettazione non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio e non sanano la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione non può essere sottoscritto personalmente dalla parte: deve essere firmato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 c.p.p.).
  • L'autenticazione della firma da parte di un avvocato o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato non suppliscono all'obbligo di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista; la mancanza comporta inammissibilità.
  • Le questioni di merito (es. vizi di motivazione sulle attenuanti) non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali: rispettare le formalità è condizione preliminare per ottenere la verifica di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, anche se non si riscontra dolo o grave colpa, al versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende; pertanto occorre valutare con cura l'assistenza tecnica prima del deposito.
  • Per evitare l'inammissibilità, occorre incaricare tempestivamente un difensore abilitato alla Corte di cassazione e verificare la regolarità formale dell'atto (sottoscrizione, procura, deleghe).
  • Se si ritiene che il motivo di impugnazione riguardi esclusivamente la valutazione delle attenuanti o altra questione di fatto, è particolarmente importante curare la forma del ricorso per non precludere l'esame di merito.

Testo integrale

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