Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27079/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva confermato il rigetto della richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura di Novara. I motivi principali del ricorso per cassazione erano: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 416 cod. pen., deducendo che il Tribunale avrebbe errato richiedendo che ciascun associato partecipi stabilmente, o almeno alla maggior parte, dei reati fine, mentre invece la partecipazione anche a un solo reato fine può dimostrare l'appartenenza all'associazione; (2) violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale ha richiesto un livello di riscontro individualizzante troppo elevato, vicino a quello necessario per la condanna; (3) illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché il giudice avrebbe al tempo stesso affermato l'esistenza di un'organizzazione a monte e negato la sussistenza del vincolo associativo sulla base della variabilità nelle modalità operative e nella composizione dei gruppetti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e privi della necessaria specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., poiché non contenevano una critica puntuale rispetto alla posizione dei singoli indagati ma si limitavano a osservazioni di carattere generale sui criteri adottati dal Tribunale del riesame. Inoltre il ricorso è stato considerato inammissibile perché riproduceva e reiterava i medesimi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Per tali ragioni la Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sollevate (art. 416 e art. 192 c.p.p.) e ha confermato l'inammissibilità del ricorso, lasciando in piedi il provvedimento di rigetto della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen.

    Richiamato come titolo di doglianza dal ricorrente (violazione di legge con riferimento all'art. 416 c.p.), ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 416, cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata dal ricorrente in relazione alla configurazione dell'associazione per delinquere; la Cassazione non si è pronunciata sulla interpretazione della norma nel merito, avendo escluso l'ammissibilità del ricorso per ragioni procedurali.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il livello di riscontro individualizzante richiesto dal Tribunale del riesame; anche su tale profilo la Corte non ha deciso nel merito, rilevando l'indeterminatezza delle censure.

  • art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte come obbligo di specificità nel ricorso per cassazione anche in materia cautelare: i motivi devono indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto sottoposte al sindacato di legittimità; la carenza di tale specificità determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è essenziale la specificità: i motivi devono indicare esattamente quali errori di fatto o di diritto si contestano e rispetto a quale posizione individuale di ciascun indagato
  • Non è sufficiente proporre censure di carattere generale sui criteri applicati dal giudice di merito: il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato e spiegare perché quella motivazione sarebbe errata
  • Non ripetere pedissequamente gli stessi motivi già rigettati in grado d'appello senza muovere censure nuove e specifiche; la Cassazione richiede un'autonoma e puntuale indicazione delle ragioni di diritto/fatto
  • Quando si deduce una erronea interpretazione dell'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), è utile dimostrare concretamente, per singolo imputato, come gli elementi probatori non siano stati valutati correttamente e non limitarsi a enunciare principi generali sull'elasticità della struttura associativa
  • Nel contestare il livello di prova richiesto per le misure cautelari, ricordare che il giudizio cautelare utilizza criteri diversi e generalmente meno stringenti rispetto al giudizio di condanna, ma occorre spiegare specificamente perché il giudice ha ecceduto tali criteri nel singolo caso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.