Cassazione Penale, Sentenza n. 33743/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca di più condanne per furto fondata sulla modifica legislativa d.lgs. 10/10/2022, n.150, art.2, comma 1, lett. i), che dal 30/12/2022 ha reso alcune fattispecie di furto aggravato procedibili solo a querela della persona offesa; la ricorrente sostiene che le querela necessarie non sarebbero mai state proposte e invoca l'applicazione retroattiva della norma più favorevole (art. 2 cod. pen.) nonché violazioni degli artt. 2 e 3 CEDU per omessa applicazione della legge sopravvenuta.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la sopravvenuta modificazione del regime di procedibilità da d'ufficio a querela non costituisce causa di revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p. quando la condanna sia già irrevocabile, perché il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e la nuova procedibilità a querela non integra un fenomeno di "abolitio criminis" idoneo a prevalere sul giudicato. Perciò l'art. 2 cod. pen. non opera in presenza di sentenza definitiva (clausola di esclusione del quarto comma) e il ricorso viene dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)."
Ha modificato il terzo comma dell'art. 624 c.p. rendendo alcune fattispecie di furto procedibili a querela (con specifiche eccezioni), con efficacia dal 30/12/2022.
"Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo."
Principio di favore al reo; tuttavia il quarto comma esclude l'applicabilità delle disposizioni sopravvenute favorevoli quando sia già intervenuta una sentenza irrevocabile, per cui la norma non consente la revoca della condanna definitiva per cambio del regime di procedibilità.
Norma che disciplina la revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva; la Corte interpreta che la sopravvenuta procedibilità a querela non costituisce causa di revoca ai sensi di questo articolo quando la condanna è irrevocabile.
art. 624 cod. pen. (terzo comma, novellato)
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio..."
La norma incriminatrice del furto è stata integrata dal d.lgs. n.150/2022 con un terzo comma che subordina la punibilità in alcuni casi alla querela della persona offesa, fermo restando specifiche ipotesi di procedibilità d'ufficio.
artt. 2 e 3 CEDU
Richiamati dalla ricorrente per contestare la mancata applicazione della norma più favorevole; la Corte non li ritiene idonei a modificare la valutazione sulla inammissibilità del ricorso rispetto al giudicato definitivo.
Massime di principio
- La modifica del regime di procedibilità da d'ufficio a querela, intervenuta dopo che la condanna è divenuta irrevocabile, non determina di per sé la revoca della sentenza in sede esecutiva: l'art. 2 cod. pen. è escluso quando è già intervenuta sentenza definitiva (clausola del quarto comma).
- Se la vicenda è ancora pendente in sede di cognizione (non c'è giudicato irrevocabile), la norma sopravvenuta più favorevole può trovare applicazione retroattiva; la giurisprudenza di legittimità distingue pertanto tra fase di cognizione e fase esecutiva.
- La procedibilità (d'ufficio vs a querela) non costituisce elemento costitutivo del reato in senso tale da produrre automaticamente un fenomeno di abolizione del reato: la conversione della procedibilità non equivale a "abolitio criminis" che prevalga sul giudicato.
- In casi analoghi è essenziale verificare la data del reato, la data di entrata in vigore della novella e lo stato del procedimento (pendente vs sentenza irrevocabile) per valutare la possibile applicazione della legge più favorevole.
- Nel ricorrere occorre confrontarsi esplicitamente con la giurisprudenza consolidata (Sez. U. Salatino e pronunce successive) che ha già chiarito i limiti dell'applicazione retroattiva delle norme sulla procedibilità nella fase esecutiva.
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