Cassazione Penale, Sentenza n. 35321/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari (2/3/2023) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Bari (26/5/2020) per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) relativo all'anno d'imposta 2010, con evasione IRPEF di €102.735,00; l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione sollevando tre censure principali: 1) violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il reato era prescritto (fatto commesso il 30/12/2011) e che la prescrizione sarebbe decorso al 30/06/2019 al netto di sospensioni; 2) violazione dell'art. 54 c.p., deducendo lo stato di necessità per essere vittima di usura; 3) vizio di motivazione e mancanza dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'omissione derivava da mera colpa/trascuratezza legata alla situazione usuraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla prescrizione. Dopo aver calcolato il termine prescrizionale applicabile al reato di omessa dichiarazione (termine complessivo di dieci anni ai sensi degli artt. 157, 161 c.p. e art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. 74/2000) e sommato i periodi di sospensione indicati negli atti (210 giorni per astensione del difensore dal 16/6/2017 al 12/1/2018; 84 giorni per astensione dal 24/3/2017 al 16/6/2017; 91 giorni per richiesta difensiva dal 25/2 al 26/5/2020 — totale 385 giorni), la Corte è arrivata alla data finale del 19/01/2023, precedente alla pronuncia della sentenza della Corte d'appello (2/3/2023). Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
delitto di omessa dichiarazione
Tipicità del reato come omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; norma sostanziale contestata alla base della condanna
Predisposizione delle pene accessorie applicabili in caso di condanna per reati tributari
sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato o perché il fatto non sussiste o non è previsto come reato
Obbligo per il giudice di pronunciarsi con formula di proscioglimento quando dagli atti emerge in modo incontrovertibile la non punibilità o l'inesistenza del fatto; principio richiamato per valutare se e come dichiarare la non punibilità
causa di giustificazione (stato di necessità)
Richiesta dalla difesa di assolvere per mancanza di antigiuridicità in presenza di stato di necessità; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale causa perché ha ritenuto preesistente la prescrizione
Principio generale sul calcolo del termine prescrizionale del reato; utilizzato unitamente ad altre norme per determinare la durata della prescrizione
decorrenza e computo della prescrizione
Riconducibile alla disciplina del calcolo dei termini di prescrizione e delle possibili sospensioni/interruzioni
Prevede, per i delitti tributari, un termine prescrizionale specifico (utilizzato insieme agli artt. 157 e 161 c.p. per stabilire il termine di 10 anni applicabile nel caso)
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia di una sentenza di grado, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato; in tal caso assorbe gli altri motivi impugnatori.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione al termine base previsto dalla norma e all'inclusione di eventuali periodi di sospensione (es. astensione del difensore, richieste difensive): errori nel computo possono cambiare l'esito.
- L'obbligo di pronunciarsi con formula di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) sussiste solo quando la non punibilità o l'inesistenza del fatto emergono in modo incontrovertibile dagli atti; altrimenti il giudice deve valutare il merito e, se necessario, disporre il rinvio.
- Se la prescrizione è già intervenuta la Corte di legittimità non entra nel merito delle ulteriori eccezioni (es. stato di necessità o mancanza di dolo), perché l'estinzione sopravanza la valutazione della responsabilità penale.
- Per far valere efficacemente la prescrizione la difesa deve documentare chiaramente la data del fatto e ogni evento che influenzi il decorso dei termini (sospensioni, astensioni, atti interruttivi), e sollevare tempestivamente la questione nel corso del processo.
- In situazioni analoghe, se vi è dubbio sul computo dei termini o sulle sospensioni, è prudente richiedere al giudice di accertare e motivare il calcolo della prescrizione in modo dettagliato, poiché la differenza di pochi giorni può determinare l'estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →