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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il suo reclamo avverso il diniego di inoltro di due telegrammi destinati a Cesare Pagano e Raffaele Amato, sostenendo la violazione degli artt. 35-bis e 69 dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 666 c.p.p., per avere la Corte deciso il reclamo de plano senza fissare udienza nel contraddittorio fra le parti. Aggiuntamente, la Corte d'appello aveva ritenuto non provata la parentela con i destinatari e pertanto aveva confermato il divieto di comunicazione tra detenuti sottoposti a regime differenziato (art. 41-bis ord. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo che la Corte di assise d'appello di Napoli non fosse competente a decidere il reclamo presentato dal detenuto imputato: la competenza spetta al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 18-ter, comma 3, lett. b e comma 6, ord. pen.). Inoltre la procedura prevista dall'art. 14-ter ord. pen. impone la fissazione di udienza nel contraddittorio per l'esame del reclamo. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    citato nel provvedimento di merito come regime differenziato con divieto di comunicazione tra detenuti

    contesto fattuale: i destinatari dei telegrammi erano detenuti sottoposti a regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, giustificando restrizioni di comunicazione salvo prova di rapporti familiari legittimanti l'inoltro

  • art. 35-bis ordinamento penitenziario

    richiamato nel motivo di ricorso a censura della decisione

    il ricorrente deduce la violazione di norme sulla comunicazione dei detenuti e sulle relative garanzie procedurali, ma la Cassazione non ha fondato la decisione su questa norma

  • art. 69 ordinamento penitenziario

    richiamato nel motivo di ricorso a censura della decisione

    invocato dal ricorrente come norma rilevante per la tutela dei diritti del detenuto in ordine alla corrispondenza, ma la Cassazione ha risolto la questione su base di competenza e procedura

  • art. 666 codice di procedura penale

    richiamato nel motivo di ricorso a censura della decisione

    citato come norma procedurale richiamata dal ricorrente per lamentare il mancato contraddittorio; la Cassazione ha però richiamato specifiche norme dell'ordinamento penitenziario per la procedura del reclamo

  • art. 18-ter ordinamento penitenziario

    art. 18-ter, comma 3, lettera b, e comma 6, ord. pen.

    la Corte ha ritenuto che, essendo il detenuto imputato, la competenza a decidere sul reclamo spetti al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento; il comma 6 rinvia alla procedura dell'art. 14-ter

  • art. 14-ter ordinamento penitenziario

    richiamato come norma procedurale obbligatoria per l'esame del reclamo

    impone la fissazione di udienza nel contraddittorio fra le parti per l'esame del reclamo del detenuto, motivo per cui la decisione assunta de plano dalla Corte di assise d'appello è stata ritenuta viziata

Massime di principio

  • Se il reclamo contro provvedimenti in materia di corrispondenza è proposto da un detenuto imputato, la competenza è del Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 18-ter); decisioni adottate da organi diversi possono essere annullate per incompetenza
  • La procedura prevista dall'ordinamento penitenziario (art. 14-ter richiamato da art. 18-ter, comma 6) richiede la fissazione di udienza in contraddittorio per l'esame del reclamo del detenuto: l'omissione comporta vizio procedurale
  • Il diniego di inoltro di comunicazioni tra detenuti in regime di 41-bis può essere giustificato in assenza di prova della sussistenza di rapporti di parentela o altri presupposti che legittimino la comunicazione; tuttavia la verifica probatoria va effettuata nel rispetto della competenza e del contraddittorio
  • Se la decisione impugnata è viziata per incompetenza, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per nuovo esame
  • Nel formulare un reclamo in materia penitenziaria è utile indicare e documentare i rapporti personali (es. parentela) con i destinatari della corrispondenza, poiché l'assenza di idonea prova può legittimare il diniego

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