Ordinanza n. 305/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del decreto prot. 2/2026 del 13 gennaio 2026 con cui il Questore della Provincia di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni di tutte le autorizzazioni e i titoli abilitativi relativi all'esercizio pubblico "-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 100 del TULPS;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli di sospensione per 30 giorni di tutte le autorizzazioni e dei titoli abilitativi relativi a un esercizio pubblico, ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto questorile deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'art. 100 TULPS, anche in ragione della distanza dell'episodio più grave dall'ingresso del locale. Ha inoltre contestato la violazione delle garanzie partecipative e la contraddittorietà della motivazione. La ricorrente ha evidenziato altresì la propria collaborazione con le forze dell'ordine. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto, lamentando un pregiudizio economico derivante dalla chiusura temporanea dell'esercizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede sommaria, ha ritenuto che il potere questorile previsto dall'art. 100 TULPS abbia natura ampiamente discrezionale, preventiva e cautelare, e possa essere esercitato in presenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica, con sindacato giudiziale limitato alla manifesta irragionevolezza. La sequenza ravvicinata di episodi gravi, comprendenti il porto e l'uso di armi da fuoco e da taglio in connessione con l'attività del locale, è stata ritenuta idonea a configurare un pericolo concreto e attuale per l'ordine pubblico. Il giudice ha escluso che sia necessario che gli episodi si siano verificati materialmente all'interno dei locali, essendo sufficiente un antecedente causale significativo nell'attività economica oggetto della licenza; pertanto, la distanza dell'episodio dall'ingresso del locale è stata ritenuta recessiva in questa fase. La collaborazione del gestore con le forze dell'ordine non è stata considerata idonea a escludere il potere questorile, che prescinde dalla colpevolezza dell'esercente. Le censure sulla partecipazione procedimentale e sulla contraddittorietà motivazionale sono state ritenute non radicalmente invalidanti in sede cautelare, ferma la possibile rilevanza nel merito anche ai fini della modulazione della misura. Quanto al periculum, il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto al pregiudizio economico, suscettibile di ristoro in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori.
Norme richiamate
"un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare"
Il potere del Questore di sospendere le autorizzazioni dell'esercizio pubblico è preventivo, cautelare e ampiamente discrezionale; richiede il mero pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e non una responsabilità colpevole del gestore.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
È stato richiamato quale fondamento della regolazione delle spese della fase cautelare secondo il principio della soccombenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il potere previsto dall'art. 100 TULPS ha natura preventiva e cautelare, è ampiamente discrezionale e può essere esercitato in presenza del mero pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza.
- La sospensione delle autorizzazioni di un esercizio pubblico ai sensi dell'art. 100 TULPS non ha finalità sanzionatoria e prescinde dall'accertamento della colpevolezza del gestore, essendo diretta a impedire il protrarsi di una situazione oggettiva di pericolosità sociale.
- Il presupposto del collegamento tra l'attività economica autorizzata e il pericolo per l'ordine pubblico non richiede che gli incidenti o i disordini si verifichino materialmente all'interno dei locali, essendo sufficiente un antecedente causale significativo nell'attività oggetto della licenza.
- La collaborazione del gestore con le forze dell'ordine non esclude, di per sé, l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 100 TULPS, poiché la misura prescinde da profili di colpevolezza dell'esercente.
- Nel giudizio cautelare, il pregiudizio meramente economico derivante dalla sospensione dell'attività recede, nel bilanciamento degli interessi, rispetto all'esigenza di prevenire un pericolo concreto e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto quando il danno sia astrattamente suscettibile di ristoro nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 40/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 45/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →