Ordinanza n. 40/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione: quanto al ricorso introduttivo, - della determina del dirigente della Provincia di Avellino n. 1491 del 12.9.2025 di esclusione dal concorso pubblico per la copertura di due posti “istruttore direttivo contabile”, del verbale n. 5 del 7.8.2025 della commissione esaminatrice, della graduatoria di merito, formulata dalla Commissione e pubblicata l’8.8.2025, della relazione istruttoria del responsabile del procedimento dell’11.9.2025, e per quanto occorra e ove necessario, dell’art. 1 lettera h) del bando, in caso di ritenuta conformità della propria esclusione al bando nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, e conseguente, ancorché non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 12.1.2026, - della determina n. 1719 del 4.11.2025 di approvazione della graduatoria finale di merito e di nomina vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo contabile - area dei funzionari e della elevata qualificazione; - della relazione istruttoria prot. n. 53439 del 31.10.2025; - in subordine, del provvedimento prot. n. 1491 del 12.9.2025 di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale suddetta, provvedimento già oggetto di impugnativa con il ricorso introduttivo, all’esito dell’avvenuta conoscenza di fatti emersi successivamente alla proposizione del suddetto ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico, con successiva approvazione della graduatoria finale e nomina del vincitore
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la determina provinciale di esclusione dal concorso per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, il verbale della commissione esaminatrice, la graduatoria di merito, la relazione istruttoria e, ove necessario, la disposizione del bando posta a fondamento dell'esclusione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determina di approvazione della graduatoria finale e di nomina del vincitore, nonché la relativa relazione istruttoria, riproponendo in subordine l'impugnazione dell'esclusione alla luce di fatti conosciuti successivamente. Dall'ordinanza emerge che le censure riguardavano, tra l'altro, la distinzione tra equipollenza ed equiparazione dei titoli, ma non sono specificati nel testo tutti i motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l'esame delle censure formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti, anche in relazione alla giurisprudenza sulla distinzione tra equipollenza ed equiparazione, richiedesse un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare. Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha escluso, rilevando che la valenza normalmente retroattiva delle pronunce del giudice amministrativo nella fase di merito sarebbe idonea, qualora le censure risultassero fondate, ad assicurare il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la verifica delle censure richiede un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione, il giudice può non definire in via anticipata il fumus boni iuris e respingere la domanda per l'assenza del periculum in mora.
- Il periculum in mora può essere escluso quando la tutela ottenibile con la decisione di merito, anche in ragione della valenza normalmente retroattiva delle pronunce amministrative, sia idonea a garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
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