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Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle note prot. n. 122513 del 24.11.2025 e prot. n. 131666 del 29.12.2025: intimazione di rilascio dell’alloggio demaniale AST ESA0002.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: note recanti intimazione di rilascio e sgombero di un alloggio demaniale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (occupante demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due note ministeriali recanti l’intimazione di rilascio dell’alloggio demaniale da lei occupato. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, ma si limita alla valutazione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La ricorrente ha prospettato un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dello sgombero.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Il giudice ha ritenuto che all’esecuzione dello sgombero dell’alloggio demaniale fossero collegabili gli estremi del danno grave e irreparabile e ha disposto la sospensione al solo fine di mantenere integra la situazione di fatto fino alla trattazione della causa nella sede di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della tutela cautelare; il giudice ha ritenuto sussistente il presupposto del danno grave e irreparabile e ha sospeso l’esecuzione degli atti impugnati fino alla trattazione del merito.

Massime di principio

  • In presenza di un’esecuzione di sgombero da un alloggio demaniale suscettibile di arrecare un danno grave e irreparabile, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’efficacia o l’esecuzione dell’atto impugnato per mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione nel merito.
  • La sospensione cautelare può essere concessa anche con una motivazione concentrata sul rischio di danno grave e irreparabile, quando la misura sia disposta provvisoriamente in attesa della trattazione della causa nella sede di merito.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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