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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: quanto al ricorso introduttivo, a) del provvedimento n. 4661 del 28.10.2025 con il quale il Presidente del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ha disposto il diniego di autorizzazione idraulica per un impianto serricolo della Società ricorrente; b) ove occorra, del provvedimento del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele n. 4366 del 3.10.2025; c) di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali. quanto ai motivi aggiunti depositati in data 13.1.2026, d) del provvedimento del SUAP di Eboli n. 127157 del 31.10.2025 di conclusione negativa del procedimento ad oggetto SCIA per la realizzazione di un impianto serricolo della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202502144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione idraulica per un impianto serricolo e conseguente conclusione negativa del procedimento SUAP relativo alla SCIA per la realizzazione dell’impianto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego del Consorzio di Bonifica, fondato sull’assenza dell’autorizzazione provinciale all’attraversamento di una cunetta stradale, nonché il provvedimento del SUAP di Eboli di conclusione negativa del procedimento relativo alla SCIA per la realizzazione dell’impianto serricolo. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al provvedimento SUAP. Il Consorzio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo, tra l’altro, la necessità della partecipazione della Provincia quale controinteressata e l’incompatibilità tra la proposizione del ricorso e la successiva presentazione, da parte della società, dell’istanza diretta a ottenere l’autorizzazione provinciale. La ricorrente ha dedotto anche la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Nel corso del giudizio la Provincia ha rilasciato l’autorizzazione all’attraversamento della cunetta stradale, eliminando il presupposto sul quale si fondavano i provvedimenti impugnati. La società ha dichiarato il permanere dell’interesse al ricorso e ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, anche ai fini della riedizione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, senza definire il giudizio nel merito. Ha ritenuto, allo stato, non fondate le eccezioni di inammissibilità: la Provincia non è un’autentica controinteressata, anche perché ha rilasciato l’autorizzazione richiesta; la presentazione dell’istanza provinciale non integra venire contra factum proprium né acquiescenza, in mancanza di comportamenti chiari e inequivoci di definitiva accettazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha rilevato che l’assenza dell’autorizzazione provinciale costituiva l’unico fondamento motivazionale del diniego consortile e, in via derivata, della conclusione negativa del SUAP. Pertanto ha ordinato al Consorzio e al SUAP di riesaminare l’istanza e riprendere il procedimento, tenendo conto dell’autorizzazione sopravvenuta e delle deduzioni formulate nei ricorsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stato fissato il prosieguo della trattazione cautelare al 28 aprile 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La società ha dedotto la violazione del preavviso di rigetto; l’ordinanza ne considera la deduzione tra gli elementi che il riesame dovrà valutare, senza definire nel merito la relativa censura.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice ha esercitato il potere cautelare disponendo il riesame dell’istanza amministrativa, con ripresa del procedimento entro un termine assegnato.

Massime di principio

  • La presentazione, da parte del ricorrente, di un’istanza amministrativa diretta a ridurre o eliminare il pregiudizio derivante dall’atto impugnato non comporta acquiescenza, se non è accompagnata da comportamenti chiari e assolutamente inequivoci di definitiva accettazione degli effetti dell’atto e può coesistere con la volontà di contestarlo in giudizio.
  • La sopravvenienza dell’autorizzazione amministrativa la cui mancanza costituiva l’unico fondamento motivazionale del provvedimento impugnato giustifica, in sede cautelare, l’ordine all’amministrazione di riesaminare l’istanza e riprendere il procedimento, tenendo conto del nuovo elemento e delle deduzioni difensive dell’interessato.
  • L’amministrazione che abbia adottato un provvedimento fondato esclusivamente sull’assenza di un presupposto autorizzatorio deve riesaminare la posizione dell’interessato quando tale presupposto sopravvenga nel corso del giudizio, senza che ciò implichi anticipazione della decisione definitiva sulla legittimità dell’atto originario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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